Legge Regionale 15 ottobre 1996, n. 43.
Integrazione alla Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 11 "Istituzione del servizio fitosanitario regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1

1. All'articolo 4 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 11, nella tabella di cui al comma 2 alla figura professionale 6.04 dopo le parole «Geometra - Perito agrario" aggiungere la parola "Agrotecnico".
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 15 ottobre 1996

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGlUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATlVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDlCE ALLA LEGGE REGIONALE AI SOLI FlNI lNFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFlCIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABlLE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

N O T E

Nota all'art. 1, comma 1 :

Il testo vigente dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 11/1995 (Istituzione del servizio fitosanitario regionale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"2. L'allegato alla L.R. 35/1988, concernente le figure professionali nell'ambito delle qualifiche funzionali dell'ente di sviluppo, è pertanto così sostituito:
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO Dl FORMAZIONE:

Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 60 del 9 novembre 1995,
Relazione della III commissione permanente in data 11 luglio 1995;
Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 settembre l995, n. 63
(vistata con nota del commissario del governo prot. n. 565/GAB.96, del 12 ottobre 1996);

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE.


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