Legge Regionale 19 novembre 1996, n. 47.
Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale

promulga
la seguente legge regionale:

CAPO I
Oggetto e finalità

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

CAPO II
Il sistema di programmazione

Articolo 2 (Strumenti della programmazione)
Articolo 3 (Piano strategico aziendale)
Articolo 4 (Bilancio pluriennale di previsione)
Articolo 5 (Bilancio preventivo economico annuale)

CAPO III
Controllo di gestione

Articolo 6 (Contabilità analitica)
Articolo 7 (II budget generale dell'Azienda)
Articolo 8 (Budget di centro di responsabilità)
Articolo 9 (Unita di controllo di gestione)

CAPO IV
Contabilità di esercizio

Articolo 10 (Contabilità economica e patrimoniale)
Articolo 11 (Piano dei conti)
Articolo 12 (Libri obbligatori)
Articolo 13 (Scritture contabili)

CAPO V
Il bilancio di esercizio

Articolo 14 (Bilancio di esercizio)
Articolo 15 (Struttura del bilancio di esercizio)
Articolo 16 (Criteri di valutazione)
Articolo 17 (Relazione del Direttore generale)
Articolo 18 (Risultato di esercizio)
Articolo 19 (Deliberazione e pubblicità del bilancio di
esercizio)
CAPO VI
Patrimonio

Articolo 20 (Classificazione dei beni)
Articolo 21 (Inventario generale del patrimonio)

CAPO VII
Norme transitorie e finali

Articolo 22 (Termini per gli strumenti di programma-
zione)
Articolo 23 (Termini di applicazione del nuovo sistema
contabile)
Articolo 24 (Redazione dell'inventario iniziale)
Articolo 25 (Abrogazioni)


CAPO I
Oggetto e finalità

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge in applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito denominato decreto legislativo di riordino, detta norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere di seguito denominate Aziende sanitarie.
2. La presente legge si applica, per quanto compatibile, all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA).


CAPO II
Il sistema di programmazione

Art. 2
(Strumenti della programmazione)

1. Sono strumenti della programmazione delle Aziende sanitarie:
a) il piano strategico aziendale;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio preventivo economico annuale;
d) eventuali piani di intervento e piani settoriali in esecuzione di disposizioni regionali.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore generale e trasmessi entro il 15 novembre di ogni anno alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale adotta gli schemi dei bilanci di cui al comma 1, lettere b) e c), cui devono uniformarsi le Aziende sanitarie. Gli schemi sono riclassificati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino.

Art. 3
(Piano strategico aziendale)

1. Il piano strategico aziendale definisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione, articolati in programmi e progetti in conformità al piano sanitario regionale, sentita la Conferenza dei sindaci.
2. Il piano individua:
a) il complesso delle attività da assicurare;
b) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare;
c) l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
d) gli investimenti e le risorse finanziarie necessarie per assicurare la realizzazione degli obiettivi.
3. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, in correlazione con la verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi, ricostituendone il periodo di riferimento.

Art. 4
(Bilancio pluriennale di previsione)

1. Il bilancio pluriennale di previsione contiene le previsioni finanziarie relative agli obiettivi e alle scelte di cui al piano strategico aziendale, con riferimento allo stesso arco temporale.
2. Il bilancio pluriennale di previsione è articolato per esercizio ed è aggiornato annualmente in relazione al piano strategico aziendale.

Art. 5
(Bilancio economico preventivo)

1. Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente il risultato economico aziendale previsto per il successivo esercizio, coincidente con il primo anno del bilancio pluriennale di previsione.
2. Il bilancio preventivo economico annuale evidenzia i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata indicazione, ivi inclusa la eventuale gestione socio-assistenziale.
3. Il bilancio preventivo economico è corredato di una relazione illustrativa del Direttore generale.



CAPO III
Controllo di gestione


Art. 6
(Contabilità analitica)

1. Le Aziende sanitarie assicurano la tenuta di una contabilità analitica per la determinazione di costi e ricavi, oneri e proventi riferiti a centri di responsabilità, nonché a prestazioni, processi ed altri oggetti di riferimento sulla base delle disposizioni della Giunta regionale.
2. La contabilità analitica evidenzia inoltre i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata contabilità, prevista dagli articoli 7 e 8.
3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta gli schemi atti a consentire le rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino, sulla base dei quali le Aziende sanitarie forniscono alla Regione le informazioni richieste.

Art. 7
(Il budget generale dell'Azienda)

1. Le Aziende sanitarie locali adottano la metodica del budgeting come strumento per la programmazione ed il controllo delle attività aziendali.
2. Il budget generale annuale individua le attività che il Direttore generale intende svolgere nell'anno successivo con le risorse disponibili, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale.
3. Il budget generale annuale è legato al bilancio preventivo economico annuale e trasmesso unitamente ad esso alla Giunta regionale per l'approvazione: esso è sottoposto a verifica semestrale da parte della Giunta medesima per gli eventuali provvedimenti.
4. La Giunta regionale detta disposizioni sulla formazione e sulla articolazione del budget generale delle Aziende sanitarie.
5. Il Direttore generale è responsabile del budget generale dell'Azienda.

Art. 8
(Budget di centro di responsabilità)

1. La Giunta regionale con l'atto di riparto del fondo sanitario, fornisce indicazioni sulla configurazione del budget generale dell'Azienda, sulla sua formazione e sulla sua articolazione anche in relazione ai livelli di assistenza da garantire.
2. Il budget generale si articola nei budget di presidio ospedaliero, di strutture, attività e servizi per cui la vigente normativa stabilisce separata contabilità; la redazione dei budget assolve l'obbligo di contabilità separata di cui all'articolo 6.
3. Il Direttore generale individua, inoltre, sulla base delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale l'articolazione dei centri di responsabilità in relazione a cui il budget d'azienda viene articolato.
4. I dirigenti delle strutture delle Aziende sanitarie e degli altri centri di responsabilità sono responsabili del budget del centro cui sono preposti ed hanno autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnate e degli indirizzi generali approvati.
5. I budget di cui ai commi 2 e 3 vengono redatti sulla base degli indirizzi contenuti negli strumenti di programmazione dell'Azienda sanitaria ed approvati dal Direttore generale.

Art. 9
(Unità di controllo di gestione)

1. L'unita operativa di controllo di gestione di cui all'articolo 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha il compito di verificare, anche attraverso le risultanze del sistema di budgeting e di contabilità analitica, la corretta ed economica gestione delle risorse e la qualità dei servizi erogati.
CAPO IV
Contabilità di esercizio

Art. 10
(Contabilità economica e patrimoniale)

1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende sanitarie è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio.
2. Le rilevazioni corrispondenti al sistema dei rischi, degli impegni, dei beni dei terzi o presso terzi ed altri oggetti tipici dei conti d'ordine sono integrative della contabilità economica.

Art. 11
(Piano dei conti)

1. Il piano dei conti per la contabilità generale è adottato dal Direttore generale in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale. Lo schema contiene elementi rivolti ad assicurare l'omogeneità nella rilevazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili ed a consentire una valutazione integrata, omogenea e comparata della struttura di conto economico e dello stato patrimoniale.
2. I conti d'ordine costituiscono parte integrante del piano dei conti.

Art. 12
(Libri obbligatori)

1. I libri obbligatori delle Aziende sanitarie sono:
a) il libro giornale;
b) il libro degli inventari;
c) il libro dei provvedimenti del Direttore generale;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori;
e) gli altri libri previsti dalla normativa vigente.
2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri di cui al comma 1 e delle scritture contabili di cui all'articolo 13, si applicano gli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Art. 13
(Scritture contabili)

1. Le scritture contabili sono preordinate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo i modelli di conto economico e di stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative.
2. Le Aziende sanitarie sono tenute altresì agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine alla messa in evidenza delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.
CAPO V
Il bilancio di esercizio

Art. 14
(Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del periodo di riferimento. Si applica il disposto di cui all'articolo 2423, terzo e quarto comma, codice civile, fatta salva l'ultima proposizione.
2. Il bilancio individua inoltre i risultati conseguiti dalle strutture, dalle attività e dai servizi per cui la normativa vigente prevede separata indicazione.
3. Nella redazione del bilancio di esercizio trovano applicazione i principi di cui all'articolo 2423 bis del codice civile.

Art. 15
(Struttura del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio è articolato in:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico;
c) nota integrativa.
2. La Giunta regionale adotta gli schemi contabili di stato patrimoniale e conto economico cui devono uniformarsi le Aziende sanitarie. Tali schemi sono riclassificati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino.
3. Il contenuto obbligatorio della nota integrativa è stabilito con delibera della Giunta regionale tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2427 del codice civile ed in relazione ad esigenze informative specifiche per l'analisi della gestione. In ogni caso la nota integrativa deve prevedere la rappresentazione della dinamica finanziaria, tramite apposito schema di rendiconto delle fonti e degli impieghi di liquidità.

Art. 16
(Criteri di valutazione)

1. Per la valutazione delle poste di bilancio si applicano i criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile salvo quanto indicato al comma 2.
2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo d'acquisto medio ponderato dell'esercizio. Se il valore così ottenuto differisce, in misura rilevante, dal costo corrente a fine esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa.
3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci, adotta specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione. In ogni caso devono essere individuati criteri omogenei per l'ammortamento delle immobilizzazioni disponendo che eventuali deroghe devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e formare oggetto di trattazione della relazione del Collegio dei revisori.
Art. 17
(Relazione del Direttore generale)

1. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda sanitaria e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e distintamente per le strutture, attività e servizi di cui al comma 2 dell'articolo 14, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai costi dell'esercizio. La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:
a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio preventivo economico annuale;
b) il grado di attuazione degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;
c) la valutazione analitica dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;
d) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi affidati all'esterno dell'Azienda;
e) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgetaria per l'esercizio di riferimento.
2. Nell'ipotesi che dal bilancio risulti una perdita di esercizio, nella relazione è data separata evidenza alla analisi delle specifiche cause che l'hanno determinata.

Art. 18
(Risultato dell'esercizio)

1. Il risultato economico positivo dell'esercizio è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo, agli investimenti e all'incentivazione del personale, quanto non utilizzato dal risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva. La destinazione del risultato positivo della gestione socio-assistenziale sarà concordata con gli enti deleganti o finalizzata agli interventi socio-assistenziali per l'esercizio successivo.
2. Nel caso di perdita d'esercizio, nella relazione sulla gestione sono indicate le modalità di copertura della stessa, sulle quali esprime parere il Collegio dei revisori.
3. In presenza di fatti nuovi sopravvenuti, con diretta incidenza sul bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, la relazione del Direttore generale ne fa esplicita menzione.
4. Qualora il risultato positivo dell'esercizio sia influenzato da alienazioni patrimoniali, le stesse sono messe in evidenza nella relazione, che deve altresì prevedere l'esclusivo utilizzo dei corrispettivi valori per reinvestimenti patrimoniali maggiormente produttivi o per ristrutturazioni o potenziamenti di strutture sanitarie, realizzate in conformità a quanto previsto dal piano sanitario regionale.
5. In nessun caso le perdite di gestione risultanti al termine dell'esercizio potranno essere contabilmente pareggiate attraverso la corrispondente riduzione di poste ricomprese nel patrimonio netto dell'Azienda, dovendosi provvedere al pareggio contabile unicamente attraverso le entrate dell'esercizio di competenza e degli esercizi successivi corrispondenti a quelle di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo di riordino.

Art. 19
(Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio)
1. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso, entro dieci giorni, congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 17, alla Giunta regionale, al Sindaco o alla Conferenza dei sindaci.
2. Una volta approvato, il bilancio di esercizio viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dello stesso, corredata della relazione del Direttore generale, è affissa all'albo pretorio dei comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.


CAPO VI
Patrimonio

Art. 20
(Classificazione dei beni)

1. I beni appartenenti alle Aziende sanitarie sono distinti in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni sottoposti a tale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali delle Aziende sanitarie.
3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.
4. Il Direttore generale provvede alla classificazione dei beni in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale gli atti relativi alla alienazione di beni aventi un valore superiore a quello stabilito periodicamente dalla Giunta medesima con propria deliberazione. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla comunicazione, può sospendere o proporre modifiche agli atti relativi alle decisioni di alienazione di beni.

Art. 21
(Inventario generale del patrimonio)

1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività dell'Azienda sanitaria e successivamente ogni anno.
L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'Azienda sanitaria.
2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le prescrizioni del codice civile e le disposizioni della Giunta regionale.


CAPO VII
Norme transitorie e finali

Art. 22
(Termini di applicazione degli
strumenti di programmazione)

1. Gli strumenti della programmazione di cui agli articoli 2,3 e 4 trovano applicazione con l'esercizio 1997.
2. La Giunta regionale può differire l'applicazione del piano strategico e del bilancio pluriennale di previsione.
3. Il piano strategico aziendale fa riferimento al piano sanitario regionale ovvero alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale.
4. Le Aziende sanitarie adeguano i loro strumenti di programmazione entro sei mesi dall'approvazione del piano sanitario regionale ovvero delle disposizioni della Giunta regionale.

Art. 23
(Termini di applicazione del nuovo sistema contabile)

1. Per gli esercizi 1996/1997 viene mantenuta in via provvisoria la vigente contabilità finanziaria. Per l'esercizio 1997 ad essa si affianca la contabilità economica. Il sistema di contabilità finanziaria cessa di avere vigore comunque con l'esercizio 1998.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Direttore generale approva il progetto per la realizzazione del nuovo sistema programmatorio, contabile e di controllo di gestione. Il progetto individua gli operatori coinvolti, le azioni da compiere, le risorse da destinare e i tempi previsti. Il progetto è trasmesso alla Giunta regionale ed al Collegio dei revisori entro i successivi dieci giorni.
3. Con riferimento alle date del 30 aprile 1997 e del 31 ottobre 1997, il Direttore generale redige una relazione sulla progressiva realizzazione del progetto. Le relazioni, corredate delle osservazioni del Collegio dei revisori, sono trasmesse alla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi alla data di riferimento .
4. La Giunta regionale approva le disposizioni e gli schemi, cui la presente legge fa rinvio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i diversi termini ivi previsti.

Art. 24
(Redazione dell'inventario iniziale)

1. Entro il 31 marzo 1997 il Direttore generale dell'Azienda sanitaria redige l'inventario iniziale del patrimonio aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale. L'inventario è riferito alla consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1996.
2. Agli elementi che compongono il patrimonio iniziale si applicano i seguenti criteri di valutazione:
a) i beni immobili ricompresi nel patrimonio indisponibile sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia catastale;
b) i beni mobili ed immobili compresi nel patrimonio disponibile sono valutati al valore di mercato; per i beni immobili il valore è determinato dall'Ufficio tecnico erariale e dai servizi decentrati delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione;
c) i beni mobili compresi nel patrimonio indisponibile sono valutati al costo d'acquisto inclusi gli oneri accessori o al costo di produzione ridotto dalle quote d'ammortamento per il periodo di utilizzo. Per i beni mobili ad uso durevole sono evidenziati il valore originario, l'anno di acquisizione, le quote di ammortamento calcolate in base ai coefficienti previsti dalla normativa fiscale vigente. Sono comunque considerati beni mobili di uso corrente i beni di costo unitario inferiore ad un milione;
d) i beni conservati in scorta sono valutati al costo medio ponderato dell'esercizio;
e) i beni, i quali applicando i coefficienti fiscali risultino completamente ammortizzati, sono valutati al prezzo corrente di mercato con riferimento a beni della stessa natura e in analogo stato di conservazione.
3. La Giunta regionale adotta disposizioni per l'applicazione del presente articolo e per la classificazione dei beni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, della presente legge, è abrogata la l.r. 24 ottobre 1981, n. 31.
2. Le parole "dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 5", di cui all'articolo 23, comma 3, della l.r. 17 luglio 1996, n.26, sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 19 novembre 1996

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

SOPRA = NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

- Il D.Lgs. n. 502/1992 reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- Il D.Lgs. n. 517/1993 reca: "Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Nota all'art. 9, comma 1:

Il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norme dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è il seguente: "Art. 20 - (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziale) - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e i nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400.
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contradditorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatiche e prefettizie e delle Forze armate".

Note all'art. 12, comma 2:

Il testo degli articoli 2214, 2215, 2216 (come sostituito dall'articolo 7-bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357), 2217 (come modificato dall'articolo 7-bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357), 2218 (come sostituito dall'articolo 7-bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357), 2219 e 2220 (come modificato dall'articolo 7-bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357) del c.c. - articoli che si occupano delle scritture contabili - è il seguente:
"Art. 2214 - (Libri obbligatori e altre scritture contabili) - L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori".
"Art. 2215 - (Libro giornale e libro degli inventari) - Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messo in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono".
"Art. 2216 - (Contenuto del libro giornale) - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa".
"Art. 2217 - (Redazione dell'inventario) - L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione dell'attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
"Art. 2218 - (Bollatura facoltativa) - L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti".

"Art. 2219 - (Tenuta della contabilità) - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".
"Art. 2220 - (Conservazione delle scritture contabili) - Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".

Note all'art. 13, comma 2:

- Il testo dell'art. 30 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:
"Art. 30 - (Conti di cassa) - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì, indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso. 2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima delle previsioni di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere individuati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per l'esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e dell'aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per l'esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvedono ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi".
Si fa presente che con due decreti in data 29 novembre 1979 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 6 dicembre 1979) sono stati determinati gli schemi tipo di cui al comma 5 del soprariportato art. 30. Con D.M. 11 aprile 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 27 maggio 1980) è stato determinato lo schema tipo che i comuni e le province devono trasmettere alle rispettive regioni, nonché alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Con D.M. 17 ottobre 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 7 novembre 1980) è stato determinato lo schema tipo che le aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali devono trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al quarto comma del soprariportato art. 30. Con D.M. 10 gennaio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1981) è stata disciplinata l'approvazione del prospetto concernente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa.

- L'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) concerne il pubblico impiego. Il comma 1, lettera h), così dispone:
"1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a: (Omissis);
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;".


Nota all'art. 14, commi 1 e 3, all'art. 15, comma 3, e all'art. 16, comma 1:

Il testo degli artt. 2423 (come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e poi modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 526), 2426 (come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127) e 2427 (come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 129) è il seguente:
"Art. 2423 - (Redazione del bilancio) - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste di specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentanza della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in lire".

"Art. 2426 - (Criteri di valutazione) - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni di imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi e operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammortamento dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7)il disagio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo a un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione".
"Art. 2427 - (Contenuto della nota integrativa) - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito le altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di
ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni delle iscrizioni ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllati e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionali, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) la composizione delle voci numeri 24 e 25 dell'art. 2425, indicando le ragioni della scelta effettuata;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni delle società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono".

Nota all'art. 18, comma 5:

L'art. 4 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 1) concerne le aziende ospedaliere e i presidi sanitari. Il comma 7, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, così dispone:
"7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti:
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovuta da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni".

Nota all'art. 25, comma 2:
La L.R. n. 31/1981 reca: "Norme per la disciplina della contabilità, la utilizzazione e la gestione del patrimonio delle unita sanitarie locali".

Nota all'art. 25, comma 2:

Il testo vigente dell'art. 23, comma 3, della L.R. n. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"3. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria, su proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari provvede alla individuazione dei Dipartimenti ospedalieri. Possono far parte del Dipartimento ospedaliero anche i servizi extraospedalieri".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 120 del 22 aprile 1996;

- Relazione della V commissione permanente in data 10 luglio 1996;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 1996, n. 69 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 634/GAB.96, del 16 novembre 1996).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO SANITA'.


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