Legge regionale 9 gennaio 1997, n. 2.
Modifica alla Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12 aprile 1995, n. 46 e sostituito dal seguente:
"1. La concessione dei finanziamenti previsti dal programma triennale di interventi è delegata alle amministrazioni provinciali che vi provvedono sulla base delle proposte e dei progetti presentati dai soggetti abilitati, nel rispetto degli indirizzi, dei criteri e delle procedure contenute nel programma stesso.".
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Marche.
Ancona, 9 gennaio 1997
IL PRESIDENTE
(Vito d'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI), b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Pacetti, Grandinetti, Rocchi, Cleri, Agostini e Melappioni n. 179 del 7 novembre 1996;
* Relazione della I commissione permanente in data 14 novembre 1996;
Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 1996, n. 77 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 753/GAB.96, del 3 gennaio 1997)
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.
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