Legge regionale 9 gennaio 1997, n. 3.
Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 11, della Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della l r. 3 gennaio 1995, n. 3 va interpretato nel senso che tra i requisiti ivi previsti, quelli da possedere alla data di entrata in vigore della l.r. 3/1995 da parte del personale interessato, sono esclusivamente i seguenti:
a) essere in sevizio di ruolo;
b) avere svolto per almeno due anni mansioni giornalistiche.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Marche.
Ancona, 9 gennaio 1997
IL PRESIDENTE
(Vito d'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 11, comma 5, della L.R. n. 3/1995 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) è il seguente:
"Art. 11 - (Strumenti per l'informazione diretta della Regione ) - (Omissis).
5. n personale degli uffici stampa della Regione attualmente in servizio di ruolo ed iscritto all'ordine dei giornalisti, che svolge mansioni giornalistiche da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato con ogni garanzia di legge. (Omissis)".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Amati, Moruzzi e Di Odoardo n. 155 del 23 settembre 1996;
* Relazione della I commissione permanente in data 10 ottobre 1996;
* Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 1996, n. 78 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 752/GAB.96, del 3 gennaio 1997).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO PERSONALE REGIONALE E ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.
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