Legge regionale 9 gennaio 1997, n. 5
Adesione all'associazione "Itaca".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:


Art.1
(Adesione all'Associazione "ITACA")

1. La Regione, allo scopo di perseguire gli obiettivi di sviluppo e promozione della trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento agli appalti pubblici, aderisce all'Associazione di Regioni denominata "ITACA", con sede in Roma e sedi operative in tutte le Regioni aderenti.
2. L'adesione della Regione avviene con le modalità fissate dall'articolo 8 dello Statuto dell'Associazione.
Art.2
(Contributi regionali)

1. Per partecipazione all'Associazione "ITACA" la Regione eroga la quota iniziale di lire 30.000.000 come socio fondatore e la quota annua associativa per l'anno 1997 di lire 5.000.000, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto della stessa Associazione.
2. Per gli anni successivi le relative quote annuali saranno stabilite ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle tariffe stabilite dall'Associazione stessa.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 si provvede per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando quota parte degli accantonamenti di cui alla partita 2 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dall'articolo 2 sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: Quote di adesione per la partecipazione all'Associazione "ITACA", lire 35 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Marche.

Ancona, 9 gennaio 1997

IL PRESIDENTE
(Vito d'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

N O T E

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 8 dello statuto dell'Associazione denominata "I.T.A.C.A. - Istituto per la trasparenza, l'aggiornamento e la certificazione degli appalti" è il seguente:
"Art. 8 - (Ammissione dei soci) - Le Regioni sono ammesse di diritto a fare parte dell'Associazione, se ci_ sia conforme alle finalità dei rispettivi statuti, assumendo la qualifica di socio fondatore.
I soggetti interessati a fare parte dell'Associazione presentano formale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, in cui viene dichiarata la conoscenza del presente statuto e l'impegno all'osservanza dello stesso. Gli interessati devono inoltre fornire tutte le informazioni utili all'istruttoria della domanda stessa.
La domanda di ammissione presentata da parte dei soggetti di cui all'art. 7 lettera b), viene valutata dal consiglio direttivo, che si esprime in merito all'ammissione con apposita delibera.
La domanda di ammissione presentata da parte dei soggetti di cui all'art. 7 lettera c), viene valutata dall'assemblea, che si esprime in merito all'ammissione con apposita delibera nella prima seduta utile".

Nota all'art. 2, comma l:

Il testo dell'art. 11 dello statuto dell'Associazione "I.T.A.C.A." è il seguente:
"Art. ll - (Quote associative) - Le quote associative sono definite come segue:
a) Soci fondatori: alle Regioni che costituiscono o aderiscono all'Associazione spetta il versamento della quota di iniziale costituzione della stessa, stabilita nella somrna di £. 30.000.000, oltre al pagamento della quota associativa annuale di cui al punto d);
b) Socio ordinario: i soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 7, II° comma, n. 2, verseranno la quota associativa di ammissione, stabilita nell'importo di £. 3.000.000, e la quota associativa annuale di cui al punto d);
c) Socio onorario: i soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 7, II¡ comma, n. 3, non versano alcuna quota associativa;
d) Quota annuale ordinaria: Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annua stabilita per 11 primo anno nella somma di £. 5.000.000 per i soci fondatori e di £. 1.000.000 per i soci ordinari, e per i successivi anni nella somma che verrà deliberata dal consiglio direttivo sulla base del bilancio approvato ed in relazione al concreto perseguimento dello scopo sociale e, comunque, non superiore alla quota fissata per il primo anno. Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento di eventuali quote straordinarie in relazione a motivate necessita di sviluppo dell'Associazione stessa, come determinate dall'assemblea ordinaria che comunque non può superare il valore della quota di ammissione associativa".

Nota all'art. 2, comma 2:

Il testo dell'art. 22 della L.R. n. 2511980 (Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione) è il seguente:
"Art. 22 - (Leggi autorizzative di spesa continuative e ricorrenti) - Le leggi regionali che disciplinano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa da autorizzare in ciascun esercizio. Nel caso previsto dal comma precedente le relative procedure preliminari ed istruttorie e in generale tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano comunque luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione a norma del successivo art. 84 possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONI:

* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 147 del 28 giugno l996;
* Relazione della I commissione permanente in data 24 ottobre 1996;
* Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 1996, n. 78 (vistata con nota del commissario del governo prot. n . 747/GAB.97, del 3 gennaio 1997).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO GABINETTO DEL PRESIDENTE.





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