Legge regionale 9 gennaio 1997, n. 7.
Modifiche alla Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 20 recante "Comitato d'intesa regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE"..

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Il titolo della l.r. 20 febbraio 1995, n. 20 è sostituito dal seguente: "Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali".

Art. 2

1. L'articolo 1 della l.r. 20/1995è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - (Finalità)
1. La Regione, in armonia con le indicazioni del proprio statuto, per favorire il concorso degli enti locali alla determinazione della politica regionale e al fine di rendere stabili i rapporti con le associazioni degli enti locali, costituisce un Comitato d'intesa tra la Regione e le sezioni o articolazioni regionali delle Associazioni ANCI (Associazione nazionale Comuni d'ltalia), UPI (Unione Province italiane), UNCEM (Unione nazionale Comunità montane ed Enti montani), AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e Lega delle autonomie locali".

Art. 3

1. L'articolo 2 della l.r. 20/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Composizione)
1. Il Comitato d'intesa è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato che lo presiede, dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere da lui delegato, da tre rappresentanti dell'ANCI, tre rappresentanti dell'UPI, due rappresentanti dell'UNCEM, un rappresentante dell'AICCRE e un rappresentante della Lega delle autonomie locali, designati dalle rispettive sezioni o articolazioni regionali".

Art. 4

1. L'articolo 5 della l.r. 20/1995 è abrogato.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Marche.

Ancona, 9 gennaio 1997

IL PRESIDENTE
(Vito d'Ambrosio)
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

N O T E

Nota all'art. 4, comma 1:

Il testo dell'articolo 5 della L.R. n. 20/1995 _ il seguente:
"Art. 5 - (Incompatibilità) - 1. L'incarico di componente del comitato d'intesa _ incompatibile con quello di componente della conferenza regionale delle autonomie di cui alla legge regionale 46/1992".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 164 del 14 ottobre 1996;
* Relazione della I commissione permanente in data 7 novembre 1996;
* Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 1996, n. 78 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 750/GAB.96, del 3 gennaio 1997).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.



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