Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9.
Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).
Il consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
CAPO IIstituzione dell'ASSAM
Art. 1(Istituzione)
1. E' istituita, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), con sede in Ancona.
2. L'ASSAM è Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
Art. 2(Funzioni)
1. L'ASSAM costituisce strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole; esso attua gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio regionale.
2. L'ASSAM svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) eroga servizi specialistici, di supporto alla Regione, per la promozione, il sostegno, la diffusione e il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura anche attraverso l'animazione rurale e la divulgazione agricola;
b) svolge attività di consulenza specialistica alla gestione aziendale e gestisce il centro di contabilità agraria regionale;
c) svolge attività di consulenza e assistenza, di razionalizzazione dei mezzi di produzione, con particolare attenzione alle questioni ambientali ed energetiche, gestisce il servizio agrometereologico e la consulenza fitosanitaria a livello regionale;
d) fornisce servizi di consulenza e assistenza in materia di agricoltura biologica, in stretta collaborazione con le associazioni di produttori biologici;
e) fornisce servizi di consulenza e assistenza per la certificazione di qualità dei prodotti;
f) realizza studi e ricerche anche in collaborazione con le università e con gli istituti e le istituzioni di ricerca che svolgono attività di sperimentazione e di divulgazione diretta al miglioramento ed allo sviluppo della produzione agroalimentare;
g) gestisce sistemi di informazione, anche multimediali, finalizzati allo sviluppo rurale;
h) coordina i servizi di sviluppo agricolo di base e partecipa alla predisposizione dei relativi programmi, d'intesa con le organizzazioni di categoria, le associazioni di produttori e allevatori, le cooperative ed i consorzi fitosanitari.
3. L'ASSAM può inoltre attuare progetti comunitari, statali e regionali in materia agroalimentare, su mandato della Giunta regionale, nonché studi e ricerche per conto della stessa nell'ambito dell'attività di cui al comma 2.
4. Nell'attuazione dei propri compiti, l'ASSAM, in collaborazione con la Regione Marche, assicura il coordinamento delle attività dei servizi di sviluppo agricolo, tenendo conto degli effetti complessivi sull'economia, l'ambiente e la salute dei cittadini.
Art. 3(Organi)
1. Sono organi dell'ASSAM:
a) L'Amministratore unico;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 4(Amministratore unico)
1. L'Amministratore unico dell'ASSAM è nominato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra soggetti in possesso di specifiche e documentate competenze in materia di organizzazione, di amministrazione e di gestione aziendale.
2. Il rapporto di lavoro dell'Amministratore unico è costituito con un contratto di diritto privato della stessa durata del Consiglio regionale che ha provveduto alla nomina; l'incarico può essere confermato per una sola volta.
3. I risultati inerenti la sua attività sono espressamente valutati ogni anno dalla Giunta regionale che, con proprio provvedimento, può proporre al Consiglio regionale l'eventuale revoca anticipata della nomina.
4. Il suo incarico è incompatibile con ogni altra professione e con incarichi elettivi.
Art. 5(Attribuzioni dell'Amministratore unico)
1. L'Amministratore unico:
a) ha la rappresentanza legale dell'ASSAM;
b) predispone il programma annuale, di cui all'articolo 13, i bilanci preventivi e consuntivi, la relazione di gestione e la relazione sull'attuazione del programma;
c) predispone il regolamento di organizzazione dell'ASSAM ivi compresa la determinazione dell'organico del personale, il regolamento di amministrazione e contabile, nonché il contratto per l'eventuale nomina del Direttore generale di cui all'articolo 11;
d) sovrintende all'amministrazione dell'ASSAM, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
2. Gli atti di cui alla lettera b), del comma 1, sono approvati secondo le modalità di cui agli articoli 13 e 14.
3. Gli atti di cui alla lettera c), del comma 1, sono inviati alla Giunta regionale per l'approvazione e l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro adozione.
4. L'Amministratore unico delega, per i casi di temporanea assenza o altro impedimento, il Direttore generale, se nominato, avvero altro dirigente ai fini del compimento degli atti di ordinaria amministrazione urgenti ed indifferibili, salvo ratifica nei successivi quarantacinque giorni.
Art. 6(Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori dei conti e composto
da:
a) il Presidente eletto dal Consiglio regionale;
b) due membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto rispettivamente limitato a uno.
2. I componenti di cui al comma 1 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e durano in carica quanto l'Amministratore unico.
Art. 7(Compiti del Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i seguenti compiti:
a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Agenzia, esprimendo le proprie valutazioni al riguardo, mediante apposite relazioni;
b) esegue almeno una volta ogni trimestre la verifica di cassa e dei valori dell'ASSAM da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
c) redige semestralmente e nel caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività dell'ASSAM, che rimette all'Amministratore unico e alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi.
2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal Collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.
3. Qualora il Collegio dei revisori accetti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia all'Amministratore unico e alla Giunta regionale.
4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria.
5. Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi al Collegio dei revisori entro sette giorni dalla loro adozione. Le determinazioni del Collegio dei revisori sono tempestivamente notificate all'Amministratore unico.
Art. 8(Commissione tecnico-scientifica)
1. E' istituita presso l'ASSAM una Commissione tecnico-scientifica con il compito di collaborare con l'Amministratore unico e di dare parere sui programmi annuale e pluriennale di attività dell'Agenzia medesima.
2. La Commissione tecnico-scientifica esprime altresì parere sugli atti che l'Amministratore unico intende sottoporle e può elaborare, su richiesta del medesimo, proposte specifiche in ordine ai progetti dell'ASSAM.
3. La Commissione tecnico-scientifica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) L'Amministratore unico dell'ASSAM o suo delegato, che la presiede;
b) il Dirigente del servizio regionale competente in materia di agricoltura;
c) quattro esperti, uno per le produzioni vegetali, uno per le produzioni animali, uno per le tecnologie alimentari e uno per il settore economicogestionale, designati dalle Università della Regione;
d) quattro tecnici designati dalle organizzazioni regionali professionali agricole, di concerto tra loro;
e) due tecnici designati dalle organizzazioni regionali delle cooperative agricole, di concerto tra loro.
4. La Commissione tecnico-scientifica si dota di un proprio regolamento.
5. I pareri previsti dai commi 1 e 2 debbono essere resi nel termine di quindici giorni dall'avvenuta richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono espressi favorevolmente.
Art. 9(Indennità)
1. I compensi e le indennità per l'Amministratore e i Revisori dei conti sono così determinati:
a) all'Amministratore viene corrisposto un compenso mensile lordo pari al 70 per cento di quello spettante ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, al netto dell'ulteriore quota connessa ai risultati di gestione e al conseguimento degli obiettivi;
b) al Presidente del Collegio dei revisori un'indennità mensile lorda pari al 10 per cento del compenso spettante all'Amministratore unico;
c) ai componenti del Collegio dei revisori un'indennità mensile lorda pari al 5 per cento del compenso spettante all'Amministratore unico.
2. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica, estranei all'Amministrazione regionale e all'ASSAM, è corrisposta, per ogni giornata di seduta a cui partecipino, una indennità di presenza di importo pari a lire 200.000, al lordo delle ritenute di legge.
3. Ai componenti della Commissione tecnicoscientifica residenti fuori del territorio comunale sede dell'ASSAM, compete il rimborso delle spese, documentate mediante fattura o ricevuta fiscale per il vitto; compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità stabilite per il trattamento di missione dei dipendenti regionali con qualifica di Dirigente.
4. Le competenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono imputate al bilancio dell'ASSAM.
Art. 10(Ineleggibilità)
1. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia: i consiglieri regionali, gli amministratori di enti dipendenti dalla Regione, i dipendenti regionali, i dipendenti delle Aziende sanitarie locali, i sindaci, i presidenti di amministrazioni provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti di consorzi cui partecipano Comuni e Province, i presidenti di Comunità montane ed i membri degli esecutivi di tali enti, gli imprenditori e gli amministratori di società comunque costituite, che effettuano forniture di beni o prestazioni di servizi all'Agenzia anche se operanti al di fuori della circoscrizione territoriale della stessa, il personale in servizio nell'Agenzia, coloro che hanno liti pendenti con la Regione e con l'Agenzia o che, avendole avute, non hanno estinto le obbligazioni da quelle derivanti, coloro che avendo debiti verso l'Agenzia o la Regione, si trovino legalmente in mora.
2. Ai componenti degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Art. 11(Direttore generale)
1. L'Amministratore unico, qualora ricorrano particolari esigenze legate al miglior funzionamento dell'Agenzia, con provvedimento motivato, può nominare un Direttore generale.
2. L'incarico di Direttore generale può essere conferito ai dirigenti della Regione in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 6 marzo 1995, n. 22; l'incarico può essere altresì ricoperto mediante assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, di persone in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie ed esperienza nel settore agroalimentare adeguatamente documentata di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico, in aziende pubbliche o private.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è di diritto privato ed ha una durata pari a quella dell'Amministratore unico.
4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a direttore generale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.
5. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Direttore generale può essere sostituito con provvedimento dell'Amministratore unico da un dirigente della qualifica più elevata in servizio nell'ASSAM.
6. L'Amministratore unico, nel caso di nomina del Direttore generale, provvede alla definizione dei compiti a lui spettanti.
Art. 12(Personale)
1. L'ASSAM nei limiti di quanto previsto dal regolamento di organizzazione di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 5, dispone di personale proprio disciplinato da contratti collettivi di settore, nonché del personale assegnato ai sensi dell'articolo 21.
Art. 13(Programmi di attività)
1. Nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2, l'ASSAM opera sulla base di programmi annuali di attività che devono individuare gli obiettivi, le attitività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa, i mezzi per l'attuazione, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.
2. Il programma, predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, è trasmesso, per l'approvazione, alla Giunta regionale unitamente ad una relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente.
Art. 14(Gestione finanziaria)
1. La gestione finanziaria dell'ASSAM è improntata a criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
2. La gestione finanziaria e di bilancio dell'ASSAM è svolta in conformità alla normativa di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, è adottato dall'Amministratore unico entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio stesso e trasmesso, entro quindici giorni, alla Giunta regionale che lo sottopone all'esame del Consiglio regionale.
4. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta il commissariamento dell'ASSAM da parte della Giunta regionale e la perdita dell'autonomia gestionale.
5. L'Agenzia è tenuta ad attuare il controllo di gestione.
Art. 15(Vigilanza e controllo sugli organi)
1. Il Presidente della Giunta regionale dispone, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento dell'ASSAM, utilizzando il personale regionale competente.
2. Gli organi dell'ASSAM e la commissione di cui all'articolo 8 possono essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, e previa diffida in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di legge o di regolamento.
3. Con il medesimo decreto viene nominato un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta.
Art. 16(Patrimonio)
1. L'ASSAM ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.
2. Tale patrimonio può essere incrementato con ulteriori assegnazioni o acquisizioni.
Art. 17(Finanziamenti)
1. Il finanziamento dell'ASSAM è assicurato mediante:
a) i proventi dei servizi e delle attività;
b) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
c) il contributo della Regione nelle spese di gestione relativo al programma di attività;
d) le eventuali entrate derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali, e ulteriori eventuali entrate.
2. Le spese del personale assegnato all'ASSAM ai sensi dell'articolo 21 sono computate in conto del contributo annuale sulle spese di gestione.
3. Il contributo annuale sulle spese di gestione viene determinato dalla Regione con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 18(Norme transitorie)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Amministratore unico dell'ASSAM propone il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), entro sessanta giorni dalla sua nomina.
CAPO IISoppressione dell'ESAM
Art. 19(Soppressione dell'Ente di
sviluppo agricolo nelle Marche)
1. L'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM), istituito con l.r. 22 agosto 1988, n. 35, è soppresso.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore scelto fra coloro che siano in possesso di specifiche competenze professionali adeguate alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 20 e che abbia maturato esperienza almeno quinquennale con funzioni direttive in aziende pubbliche o private.
3. Fino alla nomina del Commissario liquidatore rimane in carica il Commissario straordinario dell'ESAM soppresso.
4. Al Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile pari all'80 per cento di quella prevista per l'Amministratore unico.
Art. 20(Procedura di liquidazione)
1. Il Commissario liquidatore predispone le condizioni e adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.
2. All'atto del suo insediamento, il Commissario:
a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;
b) prende in consegna sulla base di appositi inventari i beni, i libri e gli altri documenti dell'ESAM;
c) individua, d'intesa con la Giunta regionale, i beni dell'ESAM da trasferire a titolo gratuito all'ASSAM per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge;
d) accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2 della l.r. 35/1988 nonché gli altri eventualmente affidati all'ESAM da specifici provvedimenti regionali e trasferisce all'Agenzia le pratiche risultate non definite e relative ai compiti di cui all'articolo 2 della presente legge, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue. Analogamente lo stesso liquidatore provvede per quelle di competenza della Giunta regionale.
3. Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario predispone il piano di liquidazione dell'Ente, da approvare con atto della Giunta regionale inviandone copia al Consiglio regionale.
4. Il piano di liquidazione prevede in particolare:
a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'Ente, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, l'individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'ESAM;
b) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dall'ESAM nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;
c) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione dell'ente, secondo le modalità e con l'obbligo di informativa previsti nell'atto di nomina;
d) il compimento dei residui provvedimenti pendenti, affidati all'ESAM ai sensi della l.r. 35/1988, in esecuzione di atti amministrativi della Regione e non attribuiti ai sensi della presente legge, con particolare riferimento a quelli previsti dal comma 16.
5. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al subingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al proseguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.
6. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione dalla Giunta regionale.
7. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti, ed ogni altro atto di disposizione del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione del piano di liquidazione. Durante tale periodo, il Commissario trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.
8. Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e può fare transazioni e compromessi. Il Commissario provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ESAM fino alla liquidazione.
9. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione, congiuntamente ad una propria relazione.
10. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario presenta alla Giunta regionale, che provvede a trasmetterlo al Consiglio regionale, il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.
11. In attesa di diversa attribuzione, i compiti ad esaurimento relativi alla gestione dei beni di riforma fondiaria sono in ogni caso espletati attraverso gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli articoli 9,10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386.
12. I terreni acquistati dall'ESAM ai sensi e per gli scopi della legge 26 maggio 1965, n. 590, devono essere assegnati agli aventi diritto nel rispetto delle norme vigenti entro centottanta giorni.
13. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
14. Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all'ESAM in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, non estinti dal Commissario o non trasferiti ad altro soggetto.
15. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario ed approvate dalla Giunta regionale, le passività residue dell'ESAM saranno iscritte nel bilancio regionale, le eventuali risultanze attive sono trasferite all'ASSAM.
16. Le passività derivanti dalle fidejussioni sono approvate e liquidate dalla Giunta regionale, su proposta del Commissario liquidatore nei limiti previsti dallo stanziamento disposto nel bilancio regionale.
Art. 21(Assegnazione del personale)
1. Il personale del ruolo unico regionale assegnato all'ESAM alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato per cinque anni rinnovabili con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Amministratore unico dell'ASSAM, alle dipendenze funzionali dell'Agenzia stessa, nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia. L'assegnazione è disposta tenuto conto delle opzioni del personale, delle funzioni cui risulti addetto e delle professionalità possedute. Il restante personale resta assegnato alle dipendenze della Giunta regionale.
2. All'ASSAM, con le modalità di cui al comma 1, può essere assegnato anche personale del ruolo unico regionale non precedentemente assegnato all'ESAM.
3. Il personale assegnato all'ESAM e proveniente da enti diversi dalla Regione Marche riprende servizio presso le amministrazioni di appartenenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le posizioni del personale comandato ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato resta in servizio rispettivamente presso la Giunta regionale e l'ASSAM, fino alla scadenza del contratto.
Art. 22(Abrogazione)
1. La l.r. 22 agosto 1988, n. 35, è abrogata, fatta eccezione per il comma 1 dell'articolo 27.
2. I riferimenti all'ESAM, contenuti nelle norme e disposizioni regionali, si intendono riferiti all'ASSAM se riguardanti funzioni da questa esercitate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Tali funzioni fino alla costituzione dell'ASSAM sono svolte dalla Giunta regionale.
CAPO IIIConsulta economica e della programmazione
nel settore agroalimentare (CEPA)
Art. 23(Istituzione della Consulta)
1. E' istituita la Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulle seguenti questioni relative alla formazione e all'aggiornamento delle politiche agroalimentari e forestali della Giunta regionale:
a) piani del settore agroalimentare;
b) programmi di formazione professionale destinati al settore agroalimentare e forestale;
c) proposte di leggi e regolamenti.
Art. 24(Composizione e funzionamento)
1. La Consulta resta in carica fino al termine della legislatura regionale in cui è stata nominata ed è composta da:
a) Assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che la presiede;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di cooperative agricole;
d) un rappresentante delle associazioni degli allevatori, degli apicoltori, dei bieticoltori, dei cerealicoltori, degli olivicoltori, dei vitivinicoltori, dei produttori ortofrutticoli e dei produttori biologici delle Marche;
e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del comparto agroalimentare designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle proposte e designazioni dei soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'area agroalimentare.
4. Ai componenti viene corrisposto il rimborso spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Dopo tre assenze consecutive, non adeguatamente giustificate, i membri della Consulta decadono.
CAPO IVDisposizioni finali
Art. 25(Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e servizio fitosanitario)
1. Le funzioni relative alla promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono di competenza della Regione che si avvale a tale scopo dei sevizi del settore agroalimentare della Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva ogni tre anni il programma di promozione per il settore agroalimentare sentito il parere della Consulta di cui al precedente articolo e della competente Commissione consiliare.
3. Il programma individua gli indirizzi generali dell'attività promozionale e le aree geografiche verso cui l'attività deve essere rivolta.
4. In conformità al programma triennale la Giunta regionale approva un programma esecutivo annuale.
5. Il servizio fitosanitario ed i relativi compiti di cui alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 11 sono assegnati all'ASSAM.
Art. 26(Divulgatori agricoli)
1. Sono inquadrati nel ruolo unico regionale i divulgatori agricoli specializzati e polivalenti, ai sensi del regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270, che siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) per il centro Italia, costituito ai sensi della l.r. 3 maggio 1982, n. 14, a seguito di pubblico concorso bandito dallo stesso Consorzio con riferimento alla Regione Marche e che abbiano superato le prove finali dei corsi.
2. Per le finalità, di cui al comma 1, la Giunta regionale individua nella dotazione organica del ruolo unico regionale n. 19 posti della settima qualifica funzionale.
3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 avviene su domanda degli interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale inquadrato nel ruolo unico è assegnato ai servizi del settore agroalimentare e all'ASSAM con le modalità di cui all'articolo 21.
Art. 27(Disposizioni finanziarie)
1. Con legge di approvazione del bilancio regionale è stabilita per l'anno 1997 e successivi l'entità della spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 17, lettera c) ed all'articolo 19.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 sul capitolo 3111103 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 35/1988; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi propri della Regione.
3. Alla copertura delle spese previste dall'articolo 26 si provvede per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante impiego delle somme ascritte, ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998, a carico del capitolo 3115110 che reca la necessaria disponibilità; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1997 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni:
a) "Contributo all'ASSAM nelle spese di gestione";
b)"Spese per il Commissario liquidatore dell'ESAM";
per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 28(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale delle Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 14 gennaio 1997
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
N O T E
Nota all'art. 6, comma 2:
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 reca: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".
Nota all'art. 10, comma 2:
La legge 18 gennaio 1992, n. 16 reca: "Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali".
Nota all'art. 11, comma 2:
Il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 22/1995 (Norme sulla dirigenza regionale) è il seguente:
"Art. 3 - 1. Per la direzione dei servizi e degli uffici e per lo svolgimento degli incarichi di funzione attribuibili al personale già appartenente rispettivamente alla seconda ed alla prima qualifica dirigenziale previsti dalla L.R. 26 aprile 1993, n. 30, gli incarichi sono conferiti ai dirigenti in base al possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti professionali adeguati alle funzioni da svolgere;
b) risultati conseguiti nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere. (Omissis)".
Nota all'art. 14, comma 2:
Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile dettano disposizioni in materia di bilanci societari. In particolare il testo dell'articolo 2423 del codice civile è il seguente:
"Art. 2423 - Redazione del bilancio - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, del conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste di specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentanza della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in lire".
Dall'articolo 2423-bis all'articolo 2435-bis vengono riportati solo le rubriche:
l 2423-bis Principi di redazione del bilancio.
l 2423-ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto
economico.
l 2424 Contenuto dello stato patrimoniale.
l 2424-bis Disposizioni relative a singole voci dello
stato patrimoniale.
l 2425 Contenuto del conto economico.
l 2425-bis Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed
oneri.
l 2426 Criteri di valutazione.
l 2427 Contenuto della nota integrativa.
l 2428 Relazione sulla gestione.
l 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.
l 2429-bis Relazione degli amministratori.
l 2430 Riserva legale.
l 2431 Sovraprezzo delle azioni.
l 2432 Partecipazione agli utili.
l 2433 Distribuzione degli utili ai soci.
l 2433-bis Acconti sui dividendi.
l 2434 Azione di responsabilità
l 2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci
e dei titolari di diritti su azioni.
l 2435-bis Bilancio in forma abbreviata.
Nota all'art. 19, comma 1:
La legge regionale n. 35/1988 reca: "Riordino dell'Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche (ESAM)".
Nota all'art. 20, comma 1, lettera d):
Il testo dell'articolo 2 della L.R. n. 35/1988 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 19, comma 1) è il seguente:
"Art. 2 - (Interventi per lo sviluppo agricolo e funzioni di organismo fondiario) - 1. L'ente fornisce servizi nel campo dell'assistenza tecnica, della divulgazione agricola e sperimentazione agraria, con specifica attenzione per l'agricoltura biologica e biodinamica.
2. Svolge le attività di cui all'articolo 3 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 e successive modificazioni.
3. Cura, altresì, la predisposizione e la diffusione dell'uso delle carte geopedologiche, gli adempimenti connessi alle attività agrometereologiche, la sperimentazione e divulgazione delle energie alternative.
4. Esercita sul territorio regionale le funzioni in materia di fitopatologia già di competenza dell'Osservatorio delle Malattie delle Piante di Pescara.
5. Esercita le funzioni di organismo fondiario previste dalla legislazione statale e regionale.
6. Favorisce la formazione, l'organizzazione e il consolidamento di imprese familiari coltivatrici, singole o associate. In particolare promuove iniziative e strutture che favoriscono l'inserimento dei giovani nell'attività agricola.
7. Realizza, ai sensi del capo II del D.P.R. 23 giugno 1986, n. 948 e in armonia con i piani zonali, piani di riordino fondiario approvati dalla Regione; a tal fine assiste le imprese nella progettazione ed esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria e di organizzazione aziendale.
8. All'ente, inoltre, sono affidati i compiti spettanti alla Regione per gli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina nel territorio delle Marche".
Nota all'art. 20, comma 11:
Il testo degli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 "Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo" sono i seguenti:
"Art. 9 - I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale, Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per i servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalità e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonché i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le annualità del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L'articolo 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901, è abrogato.
10. Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute all'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le forme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.
I terreni che sono o ritornano nella disponibilità dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590. L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è abrogato.
Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, numero 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.
I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.
La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.
11. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti attività per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione è pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualità.
I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte della autorità competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.
Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
I terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati".
Nota all'articolo 21, comma 3:
La legge 4 dicembre 1993, n. 491 reca: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".
Note all'art. 22, comma 1:
- Per l'argomento della L.R. n. 35/1988 vedi nella nota all'articolo 19, comma 1.
- L'articolo 27, comma 1, della L.R. n. 35/1988 abroga la L.R. 26 marzo 1975, n. 20, la L.R. 24 novembre 1979, n. 41 e l'art. 9, L.R. 6 giugno 1980, n. 50.
Nota all'art. 24, comma 4:
La legge regionale n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Nota all'art. 25, comma 5:
La legge regionale n. 11/1995 reca: "Istituzione del servizio fitosanitario regionale".
Note all'art. 26, comma 1:
- Il regolamento CEE n. 270/1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L/38/6 del 6 febbraio 1979, concerne lo sviluppo delle divulgazioni agricole in Italia.
- La legge regionale n. 14/1982 reca: "Costituzione del consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 6 febbraio 1979".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Ricci G., Giannotti, Pupo e Grandinetti n. 67 del 16 novembre 1995;
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 143 del 20 giugno 1996;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 24 ottobre 1996;
- Relazione della I commissione permanente in data 26 novembre 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 1996, n. 80 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 765/GAB.96, del 13 gennaio 1997).
b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO AGRICOLTURA ED ALIMENTAZIONE E SERVIZIO RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON GLI ENTI DIPENDENTI, CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA.
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