Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2.
Interventi
a sostegno dei diritti degli immigrati.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I
Principi generali
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione delle finalità fissate dallo Statuto, in
armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato, nonché
con i principi e le libertà sanciti dalla Dichiarazione Universale dei
diritti dell'uomo, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati,
provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione Europea, ed alle loro
famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei
diritti civili e a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e
culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio
marchigiano.
2. A tal fine la Regione attua e sostiene iniziative volte ad assicurare:
a) la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale,
all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;
b) il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche
anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;
c) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, valorizzandone il
patrimonio linguistico, culturale e religioso;
d) lo studio e la ricerca sul fenomeno migratorio;
e) il rientro nei paesi di provenienza;
f) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;
g) lo sviluppo di processi di educazione interculturale che rispondano ai
bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri per la
migliore convivenza tra loro.
Art. 2
(Destinatari)
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli
immigrati provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione Europea e le loro
famiglie che risiedono o dimorano nel territorio regionale.
CAPO II
Strumenti di partecipazione
Art. 3
(Composizione e costituzione
della Consulta regionale degli immigrati)
1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale degli
immigrati.
2. La Consulta è composta da:
a) tre Consiglieri regionali di cui uno di minoranza;
b) quattro rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale
dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;
c) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello
regionale;
d) il Dirigente del servizio regionale formazione professionale e problemi del
lavoro o suo delegato;
e) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;
f) un rappresentante dell'INPS designato dalla sede regionale;
g) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) regionale;
h) tre esperti sui problemi degli studenti immigrati in rappresentanza, uno
della Conferenza dei rettori delle università degli studi, uno degli
ERSU ed uno designato dalla sovrintendenza scolastica, sentiti i provveditori
agli studi;
i) un rappresentante per ogni questura presente sul territorio regionale;
l) un rappresentante per ciascuna associazione di immigrati iscritta al
registro regionale di cui all'articolo 9;
m) un rappresentante per ogni centro di servizi e di prima accoglienza
istituiti sul territorio regionale;
n) otto rappresentanti delle associazioni del volontariato, due per ogni
provincia, designati dalle associazioni stesse.
3. La Consulta regionale per gli immigrati è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale all'inizio della legislatura, entro novanta
giorni dall'insediamento della Giunta, e dura in carica fino alla scadenza
della legislatura regionale.
4. La Giunta regionale, con apposito atto da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, determina i requisiti delle
associazioni aventi diritto nonché le modalità di designazione da
parte delle stesse dei rappresentanti previsti al punto n) del presente
articolo.
5. Il Presidente della Giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui al
comma 2, le designazioni dei membri di rispettiva competenza, che devono
pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il
Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina della Consulta
sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni
e ne convoca la prima riunione.
6. Alle designazioni dei Consiglieri regionali provvede il Consiglio
regionale.
7. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti, su
designazione dei rispettivi organismi, con le stesse modalità di
nomina.
Art. 4
(Organi e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vice
Presidente tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l).
2. Il Presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo
impedimento tali funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
3. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l'anno;
in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o
del Comitato esecutivo.
4. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta
rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in
esame, senza diritto di voto.
5. La Consulta elegge il Comitato esecutivo che è composto dal
Presidente e dal Vice Presidente della Consulta nonché da cinque membri
eletti dalla stessa tra i suoi componenti. Almeno due dei cinque membri eletti
dal Comitato esecutivo sono scelti tra i rappresentanti di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera l).
6. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della
Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute. Il Comitato
esecutivo:
a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della
Consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione
della Consulta;
b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui all'articolo 5, comma
1;
c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e
statali e con associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;
d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la
realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente
legge.
7. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
8. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta,
entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il
proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.
9. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal
servizio regionale competente in materia di immigrazione.
10. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo
è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate
ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 5
(Compiti della Consulta)
1. La Consulta regionale degli immigrati esprime pareri in ordine:
a) alle iniziative ed agli interventi regionali in materia di immigrazione,
nell'ambito dei piani e dei programmi in materia socio-sanitaria, orientamento
professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione
permanente, edilizia residenziale pubblica;
b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 6;
c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all'articolo 7;
d) ad ogni altro argomento sottopostole dai competenti organi della Regione.
2. La Consulta regionale degli immigrati, di concerto con gli enti locali
interessati, formula proposte riguardanti:
a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;
b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in
collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli
organismi comunitari, con gli enti locali, con le associazioni;
c) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali sulla questione
immigrazione;
d) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli enti locali volti a
garantire i diritti degli immigrati in campo sociale, culturale, scolastico,
sanitario, abitativo, economico e religioso;
e) la Conferenza sull'immigrazione di cui all'articolo 8.
CAPO III
Compiti e funzioni della Regione
Art. 6
(Programma triennale regionale degli interventi)
1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 3,
presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio, al Consiglio regionale, che lo
approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il programma triennale degli
interventi e delle attività.
2. Nel programma sono indicati:
a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento;
b) le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi e
l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonché
l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente
legge;
c) le quote da destinare ad interventi integrativi straordinari, sperimentali e
pilota ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali e
internazionali.
3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:
a) interventi diretti della Regione;
b) interventi degli enti locali.
4. I Comuni, le Comunità montane e le Province presentano alla Regione i
propri programmi di intervento e di attività, entro il 30 settembre di
ogni triennio, per l'orientamento della formazione del programma triennale
regionale.
5. Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di
attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo, ai
sensi del d.p.r. 31 marzo 1994: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome".
Art. 7
(Piano annuale regionale degli interventi)
1. La Giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, previo parere della
Consulta di cui all'articolo 3, approva il piano annuale degli interventi da
finanziare ricompresi nel piano triennale regionale approvato dal Consiglio
regionale.
Art. 8
(Conferenza sull'immigrazione)
1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, indice la Conferenza regionale
sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte
con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le
modalità che verranno stabilite.
Art. 9
(Registro regionale delle associazioni
degli immigrati)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, delibera l'istituzione del registro regionale delle
associazioni degli immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla UE,
determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione per la
designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l) e
per la concessione alle associazioni di contributi regionali per progetti a
sostegno delle attività associative.
Art. 10
(Integrazione, tutela culturale e
interculturalità)
1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli immigrati stranieri
nella comunità marchigiana, per tutelare la loro identità
culturale e valorizzare il loro patrimonio d'origine.
2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con le autorità
scolastiche, con gli enti locali e con le associazioni iscritte al registro:
a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all'inserimento
nelle scuole dell'obbligo;
b) insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine, in particolare
nella scuola dell'obbligo, mediante l'impiego di insegnanti di lingua madre;
c) iniziative e progetti di educazione interculturale nella scuola e nel
territorio;
d) corsi formativi rivolti principalmente agli insegnanti ed agli operatori
degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati;
e) iniziative sociali ricreative volte a promuovere l'espressione, la
conoscenza e l'integrazione delle diverse culture ed a favorire un clima di
reciproca comprensione per prevenire fenomeni di discriminazione ed
intolleranza razziale e di xenofobia.
Art. 11
(Formazione, riqualificazione
e aggiornamento professionale)
1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento
professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, sono estesi a
tutti gli immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'UE.
2. La Regione programma, nell'ambito della formazione professionale, specifici
interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro dei
cittadini provenienti dai paesi non appartenenti alla UE.
Art. 12
(Assistenza sanitaria)
1. La Regione assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, la fruizione delle
prestazioni sanitarie presso i presidi del servizio sanitario nazionale nei
limiti e con le modalità previste per i cittadini residenti.
2. La tutela ed il controllo sanitario vengono ulteriormente garantiti
attraverso l'inserimento degli stessi nelle campagne di prevenzione collettiva
e di indagini epidemiologiche promosse dalle varie strutture sanitarie locali,
ivi comprese anche le campagne di educazione sanitaria e di prevenzione.
3. Le modalità di attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 sono
indicate dalla Regione in accordo con la normativa nazionale per i cittadini
italiani.
4. Le Aziende sanitarie e ospedaliere sono tenute a prevedere e comunicare con
relazione annuale alla Regione le modalità ed i percorsi previsti per
l'accesso alle prestazioni.
5. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono tenute ad assumere tutte le
iniziative che consentano la trasparenza e la fruibilità degli accessi,
come previste dalla carta dei servizi.
6. La Regione promuove attività formative in ambito specifico per gli
operatori socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacità di
lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che
investono i concetti di salute, malattie e cura.
7. La Regione promuove direttamente o attraverso le Aziende sanitarie ed
ospedaliere, organismi nazionali e internazionali, associazioni di volontariato
che operano in ambito specifico, seminari periodici di alto livello rivolti ai
responsabili dei servizi sanitari.
Art. 13
(Borse di studio per studenti universitari)
1. La Regione concorre alla formazione di borse di studio per studenti
residenti immigrati provenienti dai paesi non appartenenti alla UE che
frequentano corsi nelle Università della regione. Il relativo fondo
è corrisposto ai singoli ERSU della Regione.
Art. 14
(Difensore civico)
1. I soggetti destinatari della presente legge hanno diritto di avvalersi
dell'attività dei difensori civici.
CAPO IV
Compiti e funzioni degli enti locali
Art. 15
(Servizi socio-assistenziali)
1. Gli immigrati e i loro familiari usufruiscono, a condizioni di parità
con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi
sociali dei Comuni e delle Comunità montane.
2. Nell'ambito dei servizi sociali, i Comuni e le Comunità montane
possono proporre alla Regione la realizzazione di corsi di formazione per i
propri dipendenti da ricomprendere nei programmi di cui all'articolo 21.
3. A tal fine la Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività
socio-assistenziali da assegnare agli enti di cui al comma 1, tiene conto
dell'entità e della concentrazione della popolazione immigrata
proveniente da paesi non appartenenti alla UE presente nei comuni della regione
ed emana le relative direttive.
Art. 16
(Centri di accoglienza e di servizi)
1. I Comuni e le Comunità montane, con il concorso della Regione,
promuovono ed incentivano l'istituzione di:
a) centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo,
gli immigrati che si trovano in condizione di bisogno o disagio;
b) centri servizi per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento
dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente; per
facilitare l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari,
l'inserimento lavorativo e scolastico; per ospitare le attività delle
associazioni degli immigrati;
c) centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei
lavoratori immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo.
2. Per la gestione dei centri di accoglienza ed i servizi, i Comuni e le
Comunità montane possono convenzionarsi anche con le associazioni
iscritte al registro di cui all'articolo 9, nonché con le organizzazioni
senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di
solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.
3. Le Province promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti
provinciali, autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al
registro di cui all'articolo 9, per assicurare l'integrazione sociale,
l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini
immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla UE.
Art. 17
(Assistenza scolastica)
1. I Comuni e le Comunità montane, mediante il concorso della Regione,
promuovono e sostengono iniziative per:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che
impediscono il concreto accesso dei minori stranieri ai servizi per la prima
infanzia, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e per assicurarne se
del caso la gratuità;
b) facilitare l'accesso all'istruzione secondaria superiore degli immigrati
meritevoli ed in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di
specifiche borse di studio agli stessi riservate.
Art. 18
(Mediatori culturali)
1. I Comuni e le Comunità montane per la realizzazione di quanto
previsto dalla presente legge possono avvalersi di immigrati esperti e
qualificati.
Art. 19
(Diritto all'abitazione)
1. Sono estesi agli immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla UE,
residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia
di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima
casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per
l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione
della normativa vigente.
2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli immigrati che
hanno la propria famiglia nel paese d'origine, purché usufruiscano degli
assegni familiari e delle detrazioni fiscali.
3. I Comuni e le Comunità montane sostengono e promuovono, con il
concorso della Regione, il reperimento di alloggi idonei per gli immigrati
mediante incentivi ed agevolazioni finanziarie, al fine di incoraggiare opere
di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di
cittadini immigrati, secondo la normativa vigente in materia.
4. I Comuni e le Comunità montane promuovono e sostengono ogni altra
iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli alloggi idonei
per far fronte a situazione di emergenza abitativa dei cittadini immigrati.
Art. 20
(Protezione sociale)
1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di
grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza
e di integrazione sociale.
2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di
rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di
abusi.
Art. 21
(Programmi per l'orientamento)
1. I Comuni, le Comunità montane e le Province, ai sensi dell'articolo
6, comma 4, presentano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni triennio, i
propri programmi di intervento e di attività per l'orientamento della
formazione del programma triennale.
2. I programmi devono contenere:
a) gli interventi che si intendono proporre direttamente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 10, comma 2, e degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20;
b) gli interventi che intendono proporre le associazioni degli immigrati ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, acquisiti ai piani dei Comuni, delle
Comunità montane e delle Province.
Art. 22
(Presentazione dei progetti)
1. I Comuni, le Comunità montane e le Province, in relazione al piano
annuale regionale degli interventi di cui all'articolo 7, presentano entro il
31 marzo di ogni anno, per il finanziamento, i propri progetti e quelli
proposti dalle associazioni degli immigrati ai sensi dell'articolo 21, lettera
b).
CAPO V
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
Art. 23
(Finanziamenti dei programmi)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998
la spesa di lire 750 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita
con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante
impiego di quota parte della proiezione per l'anno 1998 dello stanziamento
iscritto a carico del capitolo 4251102 del bilancio pluriennale 1997/1999; per
gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della
Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono
iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad
istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998
con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e
di cassa "Spese per gli interventi a favore degli immigrati", lire 750 milioni;
per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Alla copertura delle spese previste all'articolo 12, comma 7, si provvede
mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del
capitolo relativo al fondo sanitario, spesa parte corrente, progetti speciali,
per l'anno 1998 e successivi.
Art. 24
(Disposizioni finali e trasitorie)
1. In sede di prima attuazione, i programmi per l'orientamento, di cui
all'articolo 21, sono presentati entro quarantacinque giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Il programma triennale di cui all'articolo 6
è presentato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge ed approvato dal Consiglio entro i successivi
trenta giorni.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e convocazione
della Consulta, previa designazione dei componenti di cui ai commi 2 e 5
dell'articolo 3.
3. Le associazioni di immigrati, già iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 23 della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3, vengono di diritto iscritte al
registro di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. Gli effetti della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio
1998.
Art. 25
(Abrogazioni e modificazioni)
1. E' abrogata la l.r. 5 gennaio 1994, n. 3.
2. Sono fatte salve le assegnazioni, le liquidazioni e le erogazioni relative
all'esercizio finanziario 1997 e precedenti in materia di immigrazione,
disposte ai sensi della l.r. 3/1994.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31, è
aggiunto il seguente:
"1 bis. I lavoratori da assumere possono anche essere cittadini di paesi non
appartenenti all'Unione europea iscritti regolarmente all'ufficio di
collocamento sulla base della vigente normativa statale.".
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 2 marzo 1998.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI
IMMIGRATI".
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 4, comma 10:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli
amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale
e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o
operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Nota all'art. 24, comma 3:
L'art. 23 della L.R. n. 3/1994 (Interventi a favore degli emigrati, degli
immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie)
concerne tutela dell'associazionismo e istituzione dell'albo.
Nota all'art. 25, commi 1 e 2:
Per l'argomento della L.R. n. 3/1994 vedi nella nota all'art. 24, comma 3.
Nota all'art. 25, comma 3:
Il testo vigente dell'art. 7 della L.R. n. 31/1997 (Interventi per sostenere e
favorire nuova occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale sul
mercato del lavoro), così come modificato dalla presente legge è
il seguente:
"Art. 7 - (Aiuti alle assunzioni) - 1. La Regione, nell'ambito degli interventi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) può concedere aiuti alle
imprese che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, nuovi lavoratori
inoccupati e disoccupati.
1 bis. I lavoratori da assumere possono anche essere cittadini di paesi non
appartenenti all'Unione europea iscritti regolarmente all'ufficio di
collocamento sulla base della vigente normativa statale.
2. La Regione può finanziare, altresì, progetti presentati
dall'agenzia regionale per l'impiego, da enti bilaterali fra le parti sociali e
da associazioni di categoria che prevedono l'inserimento lavorativo a tempo
indeterminato, anche part-time, di soggetti inoccupati e disoccupati.
3. I progetti definiscono i soggetti che si intendono collocare nonché
le imprese che hanno assunto l'impegno delle assunzioni.
4. L'aiuto per ogni nuovo assunto è elevato nel caso di soggetti
svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Secchiaroli, D'Angelo,
Melappioni e Carassai n. 244 dell'8 luglio 1997;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art.
22 dello statuto in data 2 dicembre 1997;
- Relazione della V commissione permanente in data 2 dicembre 1997;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del
28 gennaio 1998, n. 157 vistata dal commissario del governo il 28/2/98, prot.
n. 101/GAB.98.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.
