Legge regionale 6 Luglio 1998, n. 21.
Interventi
finanziari per il commercio
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi tesi a valorizzare
l'offerta commerciale, riqualificando le attività nei centri urbani e
rurali, con particolare riguardo ai centri storici, come definiti dagli
strumenti urbanistici comunali, e promuovendo lo sviluppo delle cooperative di
garanzia o consorzi fidi tra operatori commerciali.
CAPO I
Interventi per la valorizazione
dei centri storici
Art. 2
(Tipologia d'intervento)
1. Per la valorizzazione dei centri storici, come individuati dagli strumenti
urbanistici comunali, nonché delle aree pedonali o delle zone a traffico
limitato, individuate dai Comuni, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
la Regione concede contributi per:
a) qualificare, promuovere e sviluppare gli esercizi commerciali al dettaglio e
le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) realizzare interventi finalizzati alla rivitalizzazione della rete
commerciale.
Art. 3
(Articolazione degli interventi)
1. I contributi sono concessi, per quanto previsto alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 2, per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad
attività commerciali e al deposito delle merci che hanno come oggetto,
congiuntamente o alternativamente, la costruzione, l'acquisto dei locali, la
ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili
e degli arredi.
2. I contributi sono concessi, per quanto previsto alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 2, per interventi aventi ad oggetto, congiuntamente o
alternativamente, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la
sistemazione dell'arredo urbano.
Art. 4
(Destinatari del contributo)
1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dal comma 1
dell'articolo 3 le piccole imprese, singole o associate, del commercio al
dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande.
2. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dal comma 2
dell'articolo 3 i Comuni.
Art. 5
(Priorità)
1. I contributi per i beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, sono concessi
secondo il seguente ordine di priorità:
a) esercizi commerciali, gestiti in forma singola o associata, ubicati nelle
zone di cui all'articolo 2 comma 1, che siano attivi da più di tre anni
alla data di presentazione della domanda di contributo;
b) nuovi esercizi commerciali o esercizi commerciali trasferiti dalle zone
periferiche nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1;
c) esercizi commerciali i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 18
e i 40 anni;
d) esercizi commerciali i cui titolari siano organizzati in forma di ditta
individuale o società di persone con un numero di soci non superiore a
tre.
2. I contributi per i beneficiari di cui all'articolo 4, comma 2, sono concessi
in base al rapporto più alto tra l'investimento e il numero di
abitanti.
CAPO II
Interventi per le aree urbane e rurali
non ricomprese nel Capo I
Art. 6
(Tipologia di intervento)
1. Nelle aree diverse da quelle indicate nell'articolo 2, la Regione concede
contributi per interventi tesi a promuovere lo sviluppo delle piccole imprese,
singole o associate, del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e dei
loro soggetti distributivi e per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.
Art. 7
(Articolazione degli interventi)
1. I contributi sono concessi per interventi relativi ai locali adibiti o da
adibire ad attività commerciali e al deposito delle merci che hanno come
oggetto, congiuntamente o alternativamente, la costruzione, l'acquisto dei
locali, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto delle attrezzature
fisse e mobili e degli arredi.
Art. 8
(Destinatari del contributo)
1. Possono usufruire dei contributi:
a) le piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio dei
prodotti alimentari e della somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande;
b) i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma
societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di
merci per conto delle imprese associate.
2. L'ammissione al contributo avviene nel rispetto del seguente ordine di
priorità:
a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1;
b) i soggetti costituiti in forma cooperativa di cui alla lettera b) del comma
1;
c) i titolari di impresa che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40
anni.
CAPO III
Interventi a favore delle cooperative di garanzia
o consorzi fidi tra operatori commerciali
Art. 9
(Tipologia di intervento)
1. La Regione concorre alla promozione e allo sviluppo delle cooperative di
garanzia o consorzi fidi con sede nelle Marche, costituiti esclusivamente tra
esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante,
tra esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande e altri operatori del settore commerciale, turistico e dei servizi
operanti nel territorio regionale, al fine di fornire garanzie di carattere
collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari.
2. A tale scopo concede contributi in conto quote sociali e consortili o
finalizzati ad ampliare le disponibilità del fondo di garanzia e fondo
rischi nonché per l'installazione di attrezzature elettroniche e
meccanografiche e per lo svolgimento di attività di assistenza e
consulenza finanziaria.
3. I contributi sono corrisposti alle cooperative di garanzia o consorzi fidi
costituiti da almeno duecento soci e che abbiano in atto, al momento della
presentazione della domanda un ammontare di affidamenti superiore ai due
miliardi di lire.
4. I contributi sono altresì corrisposti ai consorzi di secondo grado
costituiti da cooperative di garanzia o consorzi fidi di operatori commerciali
e turistici, operanti nell'ambito del territorio regionale e costituiti tra
almeno mille soci complessivamente.
Art. 10
(Destinatari del contributo)
1. Possono ottenere i benefici previsti dall'articolo 9 le cooperative o i
consorzi fidi aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel
territorio della regione e appartenenti a una o più delle categorie
indicate all'articolo 9, che si obblighino a comunicare alla Giunta regionale,
in caso di liquidazione della cooperativa o consorzio beneficiario del
contributo, i motivi e le cause dello scioglimento e ad attribuire alla stessa
la facoltà di disporre, in accordo con i liquidatori, la destinazione
dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e
consortili, ove ne sia ammessa la restituzione, in misura non superiore
all'importo versato. Non deve essere prevista, comunque, la restituzione di
contributi e di erogazioni a fondo perduto.
2. Per beneficiare dei contributi le cooperative o i consorzi fidi devono
risultare in attività, sia all'atto della presentazione della domanda
sia all'atto della liquidazione del contributo e nel medesimo periodo di tempo
non devono essere sottoposti a procedimenti di liquidazione.
CAPO IV
Disposizioni comuni e finanziarie
Art. 11
(Disposizioni comuni)
1. I collegi sindacali degli organismi che hanno ottenuto i contributi in base
alle norme della presente legge presentano entro il 30 giugno di ogni anno, al
servizio regionale competente, una relazione illustrativa dell'attività
svolta con particolare riferimento alla destinazione delle risorse mobilitate
con il contributo regionale.
2. I soggetti ammessi a contributo sono tenuti ad esercitare l'attività
per un periodo di almeno quattro anni a decorrere dalla data di concessione del
contributo.
Art. 12
(Ripartizione dei contributi)
1. Le risorse disponibili per gli interventi inerenti i centri storici e le
aree urbane e rurali vengono ripartite nel seguente modo:
a) il 10 per cento a favore dei Comuni per gli interventi di cui al comma 2
dell'articolo 3;
b) il 65 per cento a favore delle piccole imprese singole o associate, del
commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo
3;
c) il 25 per cento a favore delle piccole imprese, singole o associate, del
commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e della somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, nonché dei loro soggetti distributivi,
per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7.
2. Le risorse disponibili possono essere rimodulate sulla base delle domande
pervenute.
Art. 13
(Modalità di erogazione e revoca dei contributi)
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottare previo parere
della competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri e le
modalità per la presentazione delle domande e la concessione dei
contributi.
2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli
previsti da altre leggi regionali per le stesse finalità.
3. La Giunta regionale delibera la revoca del contributo in caso di mancato
rispetto, da parte dei destinatari, delle norme della presente legge. La revoca
comporta la restituzione del contributo erogato, oltre agli interessi per
legge.
Art 14
(Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3
è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 1.000 milioni.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla l.r. 13 aprile 1995, n.
49 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.
3. Per gli interventi previsti dalla presente legge, per gli anni 1999 e
successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di
approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 si provvede mediante
impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 del bilancio di
previsione 1998, partita 3 dell'elenco n. 2; per gli anni successivi mediante
impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 1 e 2
sono iscritte per l'anno 1998:
a) la somma di lire 1.000 milioni a carico del capitolo che la Giunta regionale
è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del
bilancio del detto anno, con la seguente denominazione e i controindicati
stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi ai Comuni per interventi
finalizzati alla rivitalizzazione della rete commerciale" lire 1.000
milioni;
b) la somma di lire 1.000 milioni in aumento del capitolo 3246203 del bilancio
di previsione per l'anno 1998.
6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente
legge sono iscritte per l'anno 1999 a carico di appositi capitoli che la Giunta
regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione del
bilancio del detto anno, per gli anni successivi a carico dei capitoli
corrispondenti.
7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio
di previsione 1998 sono ridotti di lire 2.000 milioni.
CAPO V
Norme transitorie e finali
Art.15
(Norme transitorie)
1. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo
13, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge le domande di contributo
sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione
di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art.16
(Efficacia delle norme)
1. Le norme della presente legge avranno effetto a decorrere dal 1 °
gennaio 1999, salvo per quanto si riferisce agli interventi di cui al comma 2
dell'articolo 3.
Art. 17
(Abrogazioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono abrogate le l.r. 22
gennaio 1987, n. 11, ad eccezione dell'articolo 3, 23 gennaio 1992, n. 10 e 13
aprile 1995, n. 49.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 6 luglio 1998
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'articolo 2, comma 1:
Il D.Lgs. n. 258/1992 reca: "Nuovo codice della strada".
Note all'articolo 17, comma 1:
- La legge regionale n. 11/1997 reca: "Interventi finanziari per il
commercio".
- La legge regionale n. 10/1992 reca: "Modificazioni e integrazioni della L.R.
22 gennaio 1987, n. 11 `Interventi finanziari per il commercio'".
- La legge regionale n. 49/1995 reca: "Modificazioni, integrazioni e
rifinanziamento della L.R. 22 gennaio 1992, n. 10 recante interventi finanziari
per il commercio".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Meschini n. 113 del 27 marzo
1996;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art.
22 dello statuto in data 30 aprile 1998;
- Relazione della III commissione permanente in data 23 aprile 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del
3 giugno 1998, n. 177 vistata dal commissario del governo il 04/7/98, prot. n.
459/GAB.98.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO COMMERCIO, FIERE, MERCATI, CONSUMATORI E PREZZI.
