Legge regionale 9 novembre 1998, n. 38.
Assetto
delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche
attive del lavoro.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 4 e 6
dello Statuto regionale, disciplina l'esercizio delle funzioni ed i compiti
conferiti alla Regione ed agli enti locali dal decreto legislativo l°
dicembre 1997, n. 468, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e delle
altre funzioni esercitate dalla Regione in materia di mercato del lavoro e
formazione professionale, assicurando l'integrazione tra i servizi per
l'impiego, le politiche attive del lavoro e le attività di formazione
professionale secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione
istituzionale e di concertazione tra le parli sociali.
2. La Regione nell' esercizio delle attività di cui al comma 1 al
fine di realizzare un efficace sistema pubblico di servizi, garantisce
lo sviluppo delle relazioni tra il mondo della scuola e quello del lavoro, e
favorisce interventi a favore dell'impiego delle categorie più
deboli.
TITOLO I
Funzioni e organi regionali
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. In materia di politiche attive del lavoro la Regione esercita ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs 469/1997 le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle iniziative volte ad incrementare
l'occupazione, con particolare riferimento allo sviluppo dell'
imprenditorialità e del lavoro autonomo, e ad incentivare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, anche favorendo in misura particolare
l'occupazione femminile, giovanile e delle categorie svantaggiate;
b) programmazione e coordinamento delle iniziative volte a favorire
l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare
riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei
lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie
svantaggiate;
d) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di
orientamento e delle borse di lavoro;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili, di cui
all'articolo 1 del d.lgs. 468/1997;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei progetti relativi all'occupazione
di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
g) emanazione dei criteri per la compilazione e tenuta delle liste di
mobilità dei lavoratori;
h) partecipazione alle procedure relative agli interventi di integrazione
salariale straordinaria, nonché alle procedure per la dichiarazione di
mobilità del personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs.
469/1997 al fine di esprimere motivato parere;
i) promozione accordi e contratti collettivi finalizzati ai contratti di
solidarietà;
j) individuazione dei bacini d'utenza territoriali dei centri per l'impiego.
Art. 3
(Programmazione regionale)
1. La Giunta regionale sulla base del parere degli organismi di cui agli
articoli 5 e 7, predispone, entro il 31 maggio dell'anno precedente il triennio
di riferimento, il piano triennale degli interventi per le politiche attive per
il lavoro, il piano é approvato dal Consiglio regionale con le
modalità di cui all' articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n
46;
2. Il piano triennale di cui al comma 1 definisce:
a) gli obiettivi e gli interventi da realizzare per l'esercizio delle funzioni
di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), comma 1 dell'articolo 2;
b) gli interventi di formazione professionale previsti dall'articolo 4 della l.
r. 26 marzo 1990, n. 16;
c) gli interventi a sostegno dell'occupazione previsti dall'articolo 2 della l
r. 20 maggio 1997, n 31;
d) gli indirizzi per le attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro di
cui all'articolo 8;
e) le risorse finanziarie per ciascuno degli anni del triennio.
3. In coerenza con gli obiettivi e le linee d' intervento del piano triennale,
la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base
del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, approva, entro il 31
ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, il piano annuale degli
interventi per le politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma
annuale di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro.
4. Il piano annuale definisce tipologie, priorità e livelli degli
interventi ed il riparto delle risorse finanziarie, disciplinando l'eventuale
partecipazione degli utenti al costo dei servizi.
5. Il piano determina inoltre il finanziamento per le spese di funzionamento e
di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro.
Art. 4
(Ambiti territoriali pluriregionali)
1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'omogeneità delle
procedure e dei relativi provvedimenti che investono ambiti territoriali
pluriregionali, esercita le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 2, previa
intesa con i competenti organi delle altre Regioni.
Art. 5
(Commissione regionale per il lavoro)
l. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs.
469/1997, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, quale sede
di concertazione per la progettazione, proposta, valutazione e verifica delle
linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione
professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni degli industriali;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani;
d) due rappresentanti delle centrali cooperative;
e) due rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo;
f) due rappresentanti delle organizzazioni del settore commercio e turismo;
g) dodici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti;
h) due rappresentanti della Conferenza interistituzionale di cui all'articolo
7, designati dalla stessa nel suo seno e scelti rispettivamente uno tra i
rappresentanti dei Comuni ed uno tra quelli delle Province;
i) un consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125,
l) due rappresentanti nominati dal coordinamento regionale per l'handicap
previsto dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18, di cui un rappresentante delle
associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e
rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente.
3. I componenti della Commissione regionale per il lavoro di cui alle lettere
b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono designati dalle organizzazioni
più rappresentative a livello regionale. Le designazioni devono
pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
5. La Commissione è validamente costituita quando sia-no stati nominati
almeno i due terzi dei componenti ad essa assegnati, purché sia
rispettata la pariteticità della presenza delle parti sociali.
6. La durata in carica della Commissione coincide con quella della legislatura
regionale.
7. Il funzionamento della Commissione è definito da apposito regolamento
adottato dalla Commissione stessa ed approvato dalla Giunta regionale.
8. Ai componenti della Commissione regionale per il lavoro, estranei
all'Amministrazione regionale, spetta un'indennità di presenza per ogni
giornata di seduta fissata in lire 50.000; ai medesimi spetta altresì il
rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e
successive integrazioni e modificazioni.
9. Alla liquidazione dell'indennità e dei rimborsi spese di cui al comma
8 provvede il Dirigente del servizio regionale competente in materia di
lavoro.
Art. 6
(Competenze della Commissione
regionale per il lavoro)
l. La Commissione:
a) esprime pareri obbligatori sul piano triennale ed annuale degli interventi
per le politiche attive del lavoro di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3;
b) esprime i pareri di competenza del Comitato di concertazione di cui alle
leggi regionali 18 gennaio 1996, n. 2 e n. 31/1997;
c) svolge le funzioni amministrative già di competenza della Commissione
regionale per l'impiego comprese quelle previste dalla l.r. 31/1997 ed escluse
quelle attribuite dalla presente legge alla Commissione provinciale per le
politiche del lavoro di cui all'articolo 24.
2. Le funzioni di approvazione delle liste di mobilità, dei progetti di
formazione e lavoro, dei progetti di lavori socialmente utili e dei piani per
l'inserimento professionale sono attribuite alle Commissioni provinciali per le
politiche dei lavoro.
3. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per il lavoro,
può attribuire alle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro
ulteriori funzioni amministrative,
Art. 7
(Conferenza interistituzionale
di coordinamento regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 469/1997, è
istituita la Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale al fine
di realizzare l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del
lavoro e le politiche formative.
2. La Conferenza è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione
professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da due consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
c) dai Presidenti delle Province, o loro delegati;
d) da tre rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI regionale;
e) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCEM
regionale.
3. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni
dalla richiesta.
4. La durata in carica della Conferenza coincide con quella della legislatura
regionale.
5. La Conferenza è validamente costituita quando siano stati nominati
almeno i due terzi dei componenti ad essa assegnati.
6. Il funzionamento della Conferenza è definito da apposito regolamento
adottato dalla Conferenza stessa e approvato dalla Giunta regionale.
7. Alla Conferenza partecipano, con voto consultivo, il sovraintendente
scolastico regionale, o suo delegato, un rappresentante dei rettori delle
università marchigiane designato dalle stesse e il direttore
dell'Agenzia regionale Marche lavoro.
8. La Conferenza tra l'altro esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche attive del lavoro e della formazione, nonché sui conseguenti
atti applicativi.
9. La Conferenza può formulare proposte relativamente allo sviluppo
dell'integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative e su progetti
specifici rivolti all'incremento dell'occupazione. Esercita altresì
funzione propositiva nei confronti della Giunta regionale e degli altri enti
cui sono attribuite, le funzioni oggetto della presente legge. A tal fine la
Conferenza predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle
politiche attive del lavoro e del sistema formativo.
TITOLO II
Agenzia regionale Marche lavoro
Art. 8
(Istituzione)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 469/1997, è
istituita l'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL).
2. L'ARMAL è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico,
autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile ed ha sede in
Ancona.
Art. 9
(Competenze)
1. L' ARMAL, quale struttura tecnica regionale, esercita le seguenti
funzioni:
a) fornisce alla Giunta regionale gli elementi utili all'attività di
programmazione e realizza interventi specifici, sia di formazione che di
politica attiva del lavoro;
b) eroga servizi specialistici, anche dietro corrispettivo, a richiesta di
privati;
c) svolge attività di assistenza tecnica e di monitoraggio,
nonché di informazione in materie di politiche attive del lavoro, con
particolare riferimento alle funzioni regionali indicate all'articolo 2;
d) svolge attività di assistenza tecnica alle Province, anche al fine di
realizzare uniformità di prestazioni nei centri per l'impiego di cui
all'articolo 21;
e) svolge le funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro di cui al capo II
della l.r. 31/1997 e l'attività di monitoraggio del sistema. Per le
attività di studi e ricerche si avvale prioritariamente della
collaborazione delle università marchigiane;
f) garantisce il collegamento con il Sistema informativo del lavoro (SIL)
secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 11 del d.lgs.
469/ 1997.
Art. 10
(Programma annuale di attività)
1 L'ARMAL esercita le funzioni di cui all' articolo 9 sulla base di un
programma annuale di attività adottato in conformità agli
indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) ed approvato
ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3.
Art. 11
(Organi)
1. Sono organi dell' ARMAL il direttore generale ed il collegio dei revisori
dei conti.
Art. 12
(Direttore generale)
1. Il direttore generale dell'ARMAL é nominato dal Consiglio regionale e
resta in carica quanto la legislatura regionale.
2. L'incarico di direttore generale é conferito a persona in possesso di
comprovate capacità ed esperienza professionale pluriennale nel settore
delle politiche attive del lavoro.
3. Il rapporto di lavoro e regolato da un contratto a tempo determinato i cui
contenuti sono stabiliti, anche per quanto riguarda la sua eventuale
risoluzione anticipata, in riferimento al contratto collettivo dei dirigenti
regionali.
Art. 13
(Competenze del direttore generale)
l. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARMAL, esercita le
funzioni di direzione e vigila sulla rispondenza dell'attività della
stessa agli obiettivi programmati dalla Regione in materia di politiche attive
del lavoro.
2. li direttore generale adotta:
a) il regolamento di organizzazione e di contabilità ivi compresa la
determinazione dell'organico del personale;
b) il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
c) il programma annuale di attività di cui all'articolo 10;
d) gli schemi di convenzioni e regolamenti per la gestione e fruizione di
servizi;
e) gli atti di acquisto e alienazione di beni immobili.
3. Il direttore inoltre individua gli ambiti di automazione delle procedure
dell'ARMAL in conformità alle direttive emanate dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sentito il competente
servizio regionale.
4. Gli atti di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 2, sono inviati alla
Giunta regionale per l'approvazione. Gli stessi si intendono approvati se
non venga comunicato entro trenta giorni un atto di diniego.
5. Il programma annuale di attività, di cui alla lettera c) del comma 2,
deve essere inviato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 30
settembre dell'anno precedente quello di riferimento.
6. All'inizio di ogni anno il direttore presenta alla Giunta regionale una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
7. Il direttore generale nomina con proprio decreto un dirigente incaricato di
sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art. 14
(Collegio dei revisori contabili)
1. Il collegio dei revisori contabili è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il presidente, eletto dal Consiglio regionale;
b) due membri effettivi e due supplenti parimenti eletti dal Consiglio
regionale, con voto rispettivamente limitato ad uno.
2. I componenti del collegio di cui al comma 1 sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88 e durano in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 15
(Competenze del collegio dei revisori contabili)
l. Il collegio dei revisori contabili svolge i seguenti compiti:
a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'ARMAL, esprimendo le
proprie valutazioni al riguardo mediante apposite relazioni;
b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle
spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della
contabilità. A tal fine ha diritto di accesso agli atti e ai documenti
dell'ARMAL;
c) esegue almeno una volta ogni trimestre la verifica di cassa e dei valori
dell'ARMAL da questi ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
d) redige semestralmente e nel caso in cui ne ravvisi la necessità, una
relazione sull'attivitá dell'ARMAL, che rimette al direttore generale e
alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione;
e) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di
bilancio e sugli storni di fondi.
2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni
redatte dal collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in
apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.
3. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella
gestione dell'ARMAL, ne dà tempestiva notizia al direttore generale e
alla Giunta regionale.
Art. 16
(Indennità di carica)
l. Al presidente del collegio dei revisori compete un'indennità di
carica mensile pari al dieci per cento del compenso spettante al direttore
generale.
2. Ai componenti del collegio dei revisori contabili compete una
indennità mensile pari al cinque per cento del compenso spettante al
direttore generale.
3. Le indennità ed i compensi degli organi di cui all'articolo 11 sono a
carico del bilancio dell'ARMAL.
Art. 17
(Personale)
1. La Giunta regionale attribuisce all'ARMAL, per l'espletamento delle proprie
attività, un adeguato contingente di personale che può
comprendere anche il personale trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera a) del d.lgs. 469/1997.
2. Al personale dell'ARMAL si applica lo stato giuridico, il trattamento
economico di attività, previdenza e quiescenza previsti dal CCNL per il
personale del comparto Enti locali - Regioni.
3. L'ARMAL, nei limiti di spesa previsti dal piano annuale di cui al comma 5
dell'articolo 3, può conferire incarichi ad esperti esterni alla
Amministrazione regionale.
Art. 18
(Patrimonio)
1. L'ARMAL dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dal piano
annuale di cui al comma 5 dell'articolo 3;
c) contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
d) rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali, nonché proventi da
servizi resi.
Art. 19
(Vigilanza e controllo)
l. Il Presidente della Giunta regionale dispone, ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, ispezioni contabili ed amministrative per accertare il regolare
funzionamento dell'ARMAL, utilizzando personale regionale competente.
2. Gli organi dell'ARMAL possono essere rimossi o sciolti con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta medesima e
previa diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi
violazioni di legge o regolamento. Con il medesimo decreto viene nominato un
Commissario straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile
una sola volta.
TITOLO III
Funzioni e organi provinciali
Art. 20
(Attribuzione di funzioni)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, lettere f),
g) e h) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e a quanto disposto dall'articolo 4,
comma 1, lettera a) del d.lgs. 469/1997, sono attribuite alle Province le
seguenti funzioni:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;
f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
g) collocamento dei lavoratori domestici;
h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nelle pubbliche
amministrazioni, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali
dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici nazionali;
i) preselezione ed incontri tra domanda ed offerta di lavoro;
j) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro
tra domanda e offerta del lavoro anche con riferimento all'occupazione
femminile e giovanile.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 469/1997, sono
attribuite alle Province la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alle
funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) ed i), comma 1,
dell'articolo 2 della presente legge conferite alle Regioni, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. 469/1997.
3. Al fine di garantire il completamento dell'integrazione dei servizi per
l'impiego con le politiche attive del lavoro e le politiche formative, sono
attribuite alle Province, con esclusione delle competenze di cui all'articolo
9, comma 1, lettera e) dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e di
quelle relative agli interventi straordinari in aree che presentano gravi
squilibri tra domanda e offerta di lavoro, le funzioni concernenti il sostegno
all'occupazione di cui alla l.r. 31/1997.
4. Le Province provvedono alla gestione ed erogazione dei servizi connessi alle
funzioni ed ai compiti attribuiti con il presente articolo, tramite i centri
per l'impiego di cui all'articolo 21.
5. Restano ferme le funzioni già spettanti alle Province sulla base
delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di competenza regionale in
materia di formazione professionale già delegate alle Province si
intendono attribuite alle medesime con decorrenza dal 1° luglio 1999.
Art. 21
(Centri per l'impiego)
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 5 e 7,
individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i
bacini d'utenza territoriali, non inferiori di norma a 100.000 abitanti, fatte
salve motivate esigenze socio-geografiche, per l'istituzione dei centri per
l'impiego uniformandoli ai seguenti criteri:
a) ubicazione nell'ambito territoriale di ciascuna provincia di
appartenenza;
b) riferimento ai sistemi locali per l'occupazione;
c) dimensione dell'utenza,
d) numero delle imprese.
2. Le Province, entro trenta giorni dall'individuazione dei bacini d'utenza
territoriale, di cui al comma 1, istituiscono, sentita la Conferenza
provinciale delle autonomie di cui all'articolo 3 della l.r. 46/ 1992, i centri
per l'impiego e ne definiscono l'organizzazione funzionale, sulla base
dell'entitá delle risorse disponibili, prevedendo che la direzione degli
stessi venga conferita a personale con qualifica dirigenziale.
3. Le Province, ai fini dell'effettiva realizzazione dei servizi all'impiego,
utilizzano prioritariamente il personale, gli strumenti e le strutture delle
scuole regionali di formazione professionale trasferite alle stesse ai sensi
dell'articolo 34, comma 1.
Art. 22
(Funzioni dei centri per l'impiego)
1. centri per l'impiego, oltre all'erogazione e alla gestione dei servizi di
cui all'articolo 20 svolgono i seguenti compiti:
a) progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione
professionale;
b) accesso a percorsi formativi, quali: corsi individuali, corsi specifici,
contratti formazione lavoro (CFL), corsi ad occupazione garantita e corsi di
formazione sul lavoro;
c) promozione dell'utilizzo degli incentivi all'occupazione per le imprese;
d) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante accessi
telematici;
e) attività di informazione, di orientamento e di consulenza
individuale;
f) attività amministrativa connessa alle funzioni conferite.
Art. 23
(Centri locali per la formazione)
l. Le Province istituiscono, sentito il parere della Commissione provinciale
per le politiche del lavoro di cui all'articolo 24, centri locali per la
formazione quali articolazioni anche decentrate dei centri per l'impiego.
2. I centri locali per la formazione svolgono in particolare attività
formativa di cui alle l.r. 16/1990 e 2/1996.
3. Le Province utilizzano anche, quali centri locali per la formazione, le
scuole regionali di formazione professionale messe a loro disposizione ai sensi
dell'articolo 34, comma l. L'eventuale istituzione di altri centri locali per
la formazione deve comunque avvenire senza oneri finanziari aggiuntivi a carico
della Regione.
4. Con le procedure di cui al comma 1, le Province possono sopprimere i centri
locali per la formazione o modificarne le sedi.
Art. 24
(Commissione provinciale
per le politiche del lavoro)
1. Le Province, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, istituiscono una Commissione permanente per le politiche
del lavoro in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 469/1997.
2. La Commissione provinciale per le politiche del lavoro svolge i seguenti
compiti:
a) assicura la concertazione e la consultazione delle parti sociali su tutte le
funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 20 e su quelle
già delegate alle medesime in materia di formazione e lavoro;
b) esercita le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all'articolo
6, comma 2, del d.lgs. 469/1997;
c) esercita le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 6 e quelle
eventualmente attribuite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo 6. 3. La Commissione di cui al comma 1 è composta
da:
a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) sei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più
rappresentative a livello provinciale, designati congiuntamente dalle stesse;
c) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative a livello provinciale, designati congiuntamente dalle stesse;
d) un rappresentante della Commissione provinciale per le pari
opportunità;
e) due rappresentanti nominati dal coordinamento provinciale per l'handicap
previsto dalla l.r. 18/ 1996, di cui un rappresentante delle associazioni di
categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza,
riconosciute dalla legislazione vigente.
4. Le Province possono prevedere la nomina di un pari numero di membri
supplenti dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei
lavoratori dipendenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le Province
possono altresì integrare la Commissione con rappresentanti degli enti
locali.
5. Per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento obbligatorio di
cui all'articolo 6, comma 2, lettera i) del d.lgs. 469/1997 la Commissione
è integrata da un ispettore medico del lavoro e dai rappresentanti delle
categorie interessate designati dalle stesse.
6. La Commissione è nominata con provvedimento del competente organo
provinciale sulla base delle designazioni delle organizzazioni interessate. Le
designazioni dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
7. La Commissione dura in carica cinque anni ed è validamente costituita
quando siano stati nominati almeno due terzi dei suoi componenti, purché
sia rispettata la pariteticità della presenza delle parti sociali.
8. Il funzionamento della Commissione è definito da apposito regolamento
approvato dal competente organo provinciale.
9. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione
dalla Provincia.
10. La Commissione puó costituirsi in sottocomitati, anche a carattere
tematico, composti nel rispetto delle proporzioni stabilite al comma 3,
Art. 25
(Partecipazione degli enti locali)
l. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali all'individuazione
degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai
compiti di cui all'articolo 20, le Province approvano i relativi piani e
programmi, sentito il parere della Conferenza provinciale delle autonomie di
cui all'articolo 3 della l.r. 46/1992.
2. I Comuni e le Comunità montane, sulla base di accordi con la
Provincia competente, possono assicurare attraverso propri uffici l'assistenza
al cittadino per qualsiasi pratica amministrativa che riguarda le funzioni
disciplinate dalla presente legge. L'ufficio informa il cittadino sul
procedimento da seguire.
Art. 26
(Collaborazione e informazione)
l. La Regione, i Comuni, le Comunità montane e le Province operano
secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi
informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei
rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi
comuni.
2. A tale fine, la Conferenza regionale e le Conferenze provinciali delle
autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e
l'azione coordinata fra Regione ed Enti locali.
Art. 27
(Indirizzo, coordinamento e potere sostitutivo)
l. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
può adottare, su conforme parere della Conferenza regionale delle
autonomie, atti di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni
conferite alle Province. La Giunta regionale può prescindere dal parere
della Conferenza se questo non viene reso entro venti giorni dalla
richiesta.
2. La Giunta regionale provvede, inoltre, ai sensi della l.r. 46/1992, alla
verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione
degli atti di programmazione delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione
della programmazione regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e
previa diffida, può adottare i necessari atti sostitutivi al fine di
assicurare l'osservanza degli atti regionali di programmazione e di indirizzo e
l'adempimento degli obblighi e delle scadenze prescritti dalle leggi statali e
regionali e dalle disposizioni comunitarie.
Art. 28
(Rendicontazione)
1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione le Province inviano alla Giunta
regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione
dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi ad esse assegnati dalla
Regione nell'esercizio finanziario precedente e della loro destinazione
specifica, sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale.
2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta regionale può
acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli
enti destinatari delle funzioni per accertare l'andamento della gestione delle
stesse.
Art. 29
(Decorrenza del conferimento)
l. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il conferimento delle funzioni
attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 20, comma 1, decorre dal
1° gennaio 1999, per quanto riguarda le funzioni attribuite ai sensi dei
commi 2 e 3 del medesimo articolo 20, dal 1° luglio 1999.
2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 decorre in
ogni caso dall'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, organizzative e strutturali.
3. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni e dei compiti di cui
al comma 1, questi sono svolti dalla Giunta regionale, che si avvale dei
servizi competenti della Regione, e dall'ARMAL.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
(Strutture e personale)
l. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, entro
quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, identifica le
strutture organizzative da sopprimere o da riordinare in considerazione delle
funzioni riservate alla Regione, di quelle attribuite all'Agenzia e di quelle
conferite alle Province e identifica altresì i contingenti di personale,
articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da ripartire in
relazione alle rispettive funzioni.
2. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di
trasferimento del personale, approva, entro sei mesi dall'emanazione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi
dell'articolo 7 del d.lgs. 469/1997, gli elenchi nominativi, distinti per ente
destinatario, del personale da trasferire, ivi compreso il personale trasferito
dallo Stato. Il trasferimento alle Province avviene contestualmente al
conferimento delle funzioni previsto dall'articolo 29. All'atto del
conferimento delle stesse funzioni la Giunta regionale provvede altresì
alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture
organizzative interessate.
3. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono
portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta
regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del
personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi
causa.
4. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità
di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua
inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre
1984, n. 34.
5. La Giunta regionale, mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali
regionali maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità e i
criteri di trasferimento, di destinazione e le forme di incentivazione,
previste dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il
personale trasferito, anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo
di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.
6. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che
vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito
stanziamento iscritto nel bilancio di previsione Per gli anni successivi tali
oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli
enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.
7. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta,
avvalendosi della scuola di formazione del personale regionale, iniziative di
riqualificazione del personale regionale, di quello trasferito e di quello
degli enti locali.
8. Il personale già in servizio presso l'Agenzia regionale per
l'impiego, assunto con contratto di diritto privato e trasferito alla Regione,
può essere assegnato anche all'ARMAL e alle Province fino alla scadenza
del relativo contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a)
dei d.lgs. 469/1997.
9. Alla scadenza del relativo contratto di lavoro il personale di cui al comma
8 potrà essere utilizzato con contratto a termine di durata non
superiore a mesi ventiquattro. Per il trattamento economico contrattuale del
personale che presso l'Agenzia regionale per l'impiego rivestiva la posizione
di " esperto" si fa riferimento al trattamento economico tabellare del
personale regionale appartenente alla qualifica funzionale ottava o sesta a
seconda che trattasi rispettivamente di personale laureato o diplomato.
10. Entro i ventiquattro mesi di cui al comma 9 il rapporto di lavoro a termine
potrà essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato tramite una
procedura selettiva volta all'accertamento della professionalità
richiesta e riservata al personale titolare del rapporto di lavoro a termine
per ventiquattro mesi. Le modalità della procedura selettiva sono
fissate dalla Giunta regionale.
11. In relazione alle esigenze operative dell'ARMAL nella fase di sua
costituzione, gli incarichi previsti dal comma 3 dell'articolo 17, possono
essere conferiti dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi.
Art. 31
(Beni strumentali)
1. Con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 30 sono inoltre
individuati i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni
conferite.
2. Ad avvenuto trasferimento dei beni di cui all'articolo 7, comma 6, del
d.lgs. 469/1997, la Giunta regionale approva gli elenchi dei beni mobili ed
immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni
conferite. Il trasferimento avviene contestualmente al conferimento delle
funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 29.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con suo decreto,
all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal
competente servizio regionale in contradditorio con ciascun ente. Con lo stesso
atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, che può essere
disposta anche in comodato.
4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante
elenchi descrittivi agli enti destinatari. Resta salva a facoltà della
Regione di chiedere e ottenere gratuitamente la restituzione oppure copia
conforme di ogni documento consegnato.
Art. 32
(Procedimenti in corso)
l. La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato
assunzione di impegni prima della data di trasferimento delle funzioni di cui
alla presente legge, rimane di competenza della Regione nel cui bilancio
vengono conservati nel conto dei residui, i fondi necessari.
2. Resta parimenti di competenza la liquidazione delle spese già
impegnate e delle ulteriori annualitá delle spese pluriennali a carico
di esercizi successivi a quello di conferimento delle funzioni, qualora
l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico a esercizi
finanziari anteriori all' anno del conferimento.
Art. 33
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, si provvede nei
limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e
8, del d.lgs. 469/1997 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 59/1997 e con
risorse finanziarie della Regione da determinarsi, annualmente, con le leggi di
approvazione dei singoli bilanci.
2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte
per le funzioni attribuite in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di
effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti
preordinati ai riflessi della gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel
B.U.R. entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli
stessi termini.
Art. 34
(Modifiche e abrogazioni)
l. A decorrere dal 1° luglio 1999 le sedi delle scuole regionali di
formazione professionale di proprietà regionale, di cui all'articolo 25
della l.r. 26 marzo 1990, n. 16, sono attribuite in proprietà alle
Province, nel cui territorio sono situate, che le trasformano in proprie
strutture ai fini di quanto previsto dagli articoli 21 e 23 della presente
legge. I beni immobili regionali sono attribuiti alle Province con i
conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in
cui essi si trovano alla data del loro trasferimento. Con le stesse
modalità viene trasferito il relativo patrimonio mobiliare.
2. Le consegne dei beni di cui ai comma 1 saranno effettuate alle Province da
un rappresentante della Regione, a ciò espressamente delegato, facendole
constatare da appositi verbali. I processi verbali di consegna degli immobili,
sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e la
voltura catastale a favore delle Province.
3. Gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria degli
immobili da attribuire alle Province, già programmati e finanziati dalla
Regione di cui siano in corso le esecuzioni o di cui siano già stati
pubblicati gli avvisi di gara alla data del loro trasferimento, saranno
completati a cura e spese della stessa Regione, anche successivamente alla data
di attribuzione sopra indicata.
4. Le Province subentrano alla Regione nei contratti di locazione degli
immobili di proprietà di terzi adibiti a sedi di scuole di formazione
professionale.
5. Le Province con proprio regolamento disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento delle strutture di cui al comma 1, secondo principi di democrazia
e partecipazione e nel rispetto di quanto previsto al comma 6, e nominano il
direttore delle strutture medesime nell'ambito del personale assegnato
funzionalmente o trasferito alle Province, avente i requisiti previsti
dall'articolo 16, comma 4, della l.r. 26 aprile 1990, n. 30.
6. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 5 restano in vigore le
norme contenute nell'articolo 25 della l.r. 16/1990.
7. L'articolo 3 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31 è sostitui-to dal
seguente:
"1. La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili in
attuazione e con le modalità previste dal decreto legislativo l°
dicembre 1997 n. 468.
2. Nella Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 468/1997, i
lavori di pubblica utilità possono essere attivati anche:
a) negli altri settori economici di competenza regionale, ferme restando, per
la selezione, le priorità indicate dall'articolo 2, comma 1, del
medesimo decreto legislativo;
b) nei servizi degli enti locali rivolti alle attività di manutenzione,
di sorveglianza e di pulizia delle scuole, limitatamente ai progetti che
utilizzano i soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
3. Fino al 31 dicembre 2000, la quota del 30 per cento prevista dall'articolo
12, comma 4, del d.lgs. 468/1997 è elevata al 50 per cento.
4. La Giunta regionale, sulla base delle deliberazioni della Commissione
regionale per il lavoro istituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469,
può:
a) finanziare i maggiori oneri corrisposti dai soggetti proponenti, ad
integrazione delle risorse erogate dall'istituto nazionale della previdenza
sociale;
b) finanziare, con un contributo una-tantum commisurato ad ogni soggetto
impiegato, i progetti di impresa i cui soggetti abbiano prestato
attività in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e che
intendano avviare una attività imprenditoriale, in particolare in forma
cooperativa;
c) concorrere alla formazione di capitale per la costituzione di società
miste da parte dei soggetti di cui alla lettera b);
d) sostenere l'avvio delle iniziative previste dal comma 6 dell'articolo 12 del
d.lgs. 468/1997 attraverso un contributo agli enti attuatori, per il primo
anno, pari a 3 milioni per ogni soggetto impiegato;
e) concedere contributi per l'assistenza tecnica nella fase di avvio per le
attività di cui alle lettere b) e c).
5. Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 è
cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi nazionali e
regionali.".
8. Sono abrogati:
a) le seguenti norme della l.r. 16/1990:
a.1) l'articolo 25 salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo;
a.2) i commi 3 e 4 dell'articolo 28;
a.3) il comma 1 dell'articolo 29 e gli articoli 30 e 31 a decorrere dal
trasferimento del personale e dei beni di cui agli articoli 30 e 31 della
presente legge;
a.4) l'allegato;
b) le seguenti norme della l.r. 31/1997:
b.1) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 a decorrere dal 1° luglio 1999,
fatta salva la competenza del nucleo di valutazione relativamente alla
variazione dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 6 della l.r.
31/1997;
b.2) il capo II.
9. Il Comitato di concertazione di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 5 maggio 1993, n. 1891 è soppresso e le relative funzioni e
competenze sono trasferite alla Commissione regionale per il lavoro di cui
all'articolo 5.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 9 novembre 1998
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Note all'articolo 1, comma 1:
- Il D.Lgs. n. 468/1997 reca: "Revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili a norma dell'art. 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196".
- Il D.Lgs. n. 469/1997 reca : "Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59".
Nota all'articolo 2, comma 1:
Il testo dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 469/1997 (per l'argomento vedi
nelle nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 2 (Funzioni e compiti conferiti) - (Omissis)
2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica
attiva del lavoro e in particolare:
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare
l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche
con riferimento all'occupazione femminile;
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di
soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione
degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai
soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio
1991, n. 223;
d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei
lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie
svantaggiate;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di
orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi
delle normative in materia;
g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa
analisi tecnica.
(Omissis)".
Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):
Il testo dell'art. 25 della L. n. 223/1991 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro) è il seguente :
"Art. 25 - (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro) - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti
ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di
collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante
richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino
più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di
quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il
dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie
di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate
al tempo annuale di lavoro.
2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente
alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di
categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori
destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in
possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti
autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da
destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle
relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a
servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di
strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le
informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto
delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro
può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso
in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a
quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle
categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta
siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le
modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo.
4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a
quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.
5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle
liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli
elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e
dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree
territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego,
approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del
comma 7.
6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima
classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di
lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego
possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti,
proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio
esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5.
Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale
di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per
cento.
7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere
assunte anche limitatamente a territori sub regionali; esse vengono sottoposte
dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale
adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della
delibera.
8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni
circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in
rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di
disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a
tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo
di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori
appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita
tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle
predette categorie, presenti in ciascuna Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle
sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla
Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi,
l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.
12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai
fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni
previdenziali. E' abrogata ogni disposizione contraria".
Nota all'articolo 2, comma 1, lettera e):
Il testo dell'art.1 del D.Lgs. n. 468/1997 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 1 (Definizione) - 1. Si definiscono lavori socialmente utili le
attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura
di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari
categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto
legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente
tipologia:
a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in
particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al
massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui
all'articolo 2;
b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti
formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata
massima di 12 mesi;
c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi
di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per
un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di
trattamenti previdenziali;
d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di
trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.
3. Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono
definite mediante la predisposizione di appositi progetti.
4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei
soggetti impegnati nelle attività di cui al comma 1 e quelle relative
alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato
rifiuto dell'assegnazione alle attività, le regioni possono dettare
norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto alle
Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e
secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli
ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori
socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di
qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova
imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o
cooperativo.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresì,
al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia
di lavori socialmente utili".
Nota all'articolo 2, comma 1, lettera h):
Il testo del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 469/1997 (per l'argomento vedi
nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 3 - (Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e
strutturali) - (Omissis).
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine
di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi
gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni
è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli
interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello
previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale.
Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi
finalizzati ai contratti di solidarietà.
(Omissis)".
Nota all'articolo 3, comma 1:
Il comma 2, dell'art. 7 della L.R : n. 46/1992 (Norme sulle procedure
della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 7 - (Piani regionali di settore) - (Omissis)
2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su
proposta della giunta, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il
comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
(Omissis)".
Nota all'articolo 3, comma 2, lettera b):
Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 16/1990 (Ordinamento del sistema regionale
di formazione professionale) è il seguente:
"Art. 4 - (Piano Triennale) - 1. Allo scopo di indirizzare le iniziative di
formazione professionale all'attuazione dei principi della presente legge e
degli obiettivi della programmazione regionale, la Regione adotta ogni tre anni
un piano della formazione professionale con il quale:
a) raccorda alle indicazioni del programma regionale di sviluppo e dei piani di
settore, di cui agli articoli 9 e seguenti della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, e
successive modifiche ed integrazioni, gli obiettivi di governo del mercato del
lavoro;
b) determina gli obiettivi che intende perseguire mediante la formazione
professionale per ciascun settore organico e materia di intervento, tenendo
particolare conto delle esigenze di riequilibrio dei territori montani;
c) determina le risorse finanziarie da mettere a disposizione del sistema
formativo per ciascuno degli anni del triennio;
d) determina i criteri in base ai quali le risorse disponibili vanno ripartite
tra la Regione e gli enti delegati e tra le varie attività che
concorrono al funzionamento dei sistema formativo regionale.
2. Nel determinare le somme assegnate agli enti delegati, il piano tiene conto
anche del numero e delle dimensioni delle scuole regionali di formazione
professionale operanti nel territorio di ciascun ente delegato, nonché
della esigenza di pervenire ad una equilibrata distribuzione sul territorio
delle scuole regionali in rapporto alle necessità dello sviluppo
economico.
3. Il piano triennale della formazione professionale è predisposto dalla
giunta regionale previa consultazione con gli enti delegati, le organizzazioni
dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro,
sentito il parere della commissione regionale per l'impiego, dell'agenzia per
l'impiego e della commissione regionale per le pari opportunità ed
è approvato con deliberazione del consiglio regionale entro il 31
dicembre dell'anno precedente il triennio di validità del piano
stesso".
Nota all'articolo 3, comma 2, lett. c):
Il testo vigente dell'art. 2 della L.R. n. 31/1997 (Interventi per sostenere e
favorire nuova occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale sul
mercato del lavoro), così come modificato dal comma 4 dell'art. 27 della
L.R. 5 maggio 1998, n. 12 (Provvedimento generale di rifinanziamento e
modifiche di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione - Legge finanziaria 98) è il seguente:
"Art. 2 - (Individuazione degli interventi) - l. Gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, sono rivolti a:
a) promuovere e sostenere l'impiego in lavori socialmente utili;
b) concorrere al finanziamento delle indennità finalizzate al
preinserimento lavorativo e favorire l'inserimento in attività
artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle
produzioni e dei mestieri tipici regionali;
c) promuovere attività di tirocinio presso datori pubblici o privati;
d) incentivare lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile;
e) concedere aiuti alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato, anche
part-time;
f) incentivare contratti di solidarietà.
2. Fino all'approvazione del piano di settore per l'occupazione, gli interventi
di cui al comma 1 sono individuati, sulla base delle indicazioni della
Commissione regionale per l'impiego e delle parti sociali maggiormente
rappresentative, in un elenco allegato alla legge di approvazione dei bilancio
annuale di previsione.
3. Nell'elenco di cui al comma 2, per ogni intervento vengono così
definiti:
a) i soggetti beneficiari;
b) i requisiti soggettivi;
c) le priorità di finanziamento;
d) l'importo massimo dei benefici ammissibili;
e) la quantità di risorse finanziarie ripartite per ciascun tipo
d'intervento.
4. Nell'ambito degli interventi annuali, una quota del fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 15 é riservata alla realizzazione di interventi
straordinari in aree che presentano gravi squilibri tra domanda e offerta di
lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sentiti gli enti locali e
le parti sociali interessati. Gli interventi sono realizzati dalla Giunta
regionale".
Nota all'articolo 5, comma 1:
Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente :
"Art. 4 - (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego) -
(Omissis)
b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede
concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle
linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la
composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del
rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle
parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i
criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle
posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di
parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
(Omissis)".
Nota all'articolo 5, comma 2, lettera i):
La L. n. 125/1991 reca: "Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro".
Nota all'articolo 5, comma 2, lettera l):
La L.R. n. 18/1996 reca : "Promozione e coordinamento delle politiche di
intervento in favore delle persone handicappate".
Nota all'articolo 5, comma 8:
La L.R. n. 20/1984 reca : "Disciplina delle indennità spettanti
agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza
regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla
Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Note all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c):
- La L.R. n. 2/1996 reca : "Delega alle province delle funzioni
amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione
Europea.
- Per l'argomento della L.R. n. 31/1997 vedi nella nota all'art. 3, comma 2,
lettera c).
Nota all'articolo 7, comma 1:
Il testo della lettera c) del comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 4 - (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego) -
(Omissis)
c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva,
sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive
del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali
della regione, delle province e degli altri enti locali;
(Omissis)".
Nota all'articolo 8, comma 1:
Il testo della lettera d) del comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 4 - (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego) -
(Omissis)
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle
materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata
di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente
il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1
nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura
garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'articolo 11;
(Omissis)".
Nota all'articolo 9, comma 1, lettera e):
Per l'argomento della L.R. n. 31/1997 vedi nella nota all'art. 3, comma 2,
lettera c).
Nota all'articolo 9, comma 1, lettera f):
Il testo dell'art. 11 del D.Lgs.n. 469/1997 (per l'argomento vedi nella nota
all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 11 - (Sistema informativo lavoro) - 1. Il sistema informativo lavoro, di
seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti
dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (15), e la sua
organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675 (13).
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle
risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di
cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate
e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di
cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica
amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione
tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di
connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono
stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere
alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I
prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi
erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati
annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente
comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo
oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei
sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto
ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono
al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno
schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e
formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali
è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante
convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi
rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai
collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581.
6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono
esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di
quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di
manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali
e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la
fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti
locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La
gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali
sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo
tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al
contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi
informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel
rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un
organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di
SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8
sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e
vincolante nei confronti dei destinatari".
Nota all'articolo 14, comma 2:
Il D.Lgs. n. 88/1992 reca : "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili.
Nota all'articolo 17, comma 1:
Il testo della lettera a) del comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 469/1997 (per
l'argomento vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 7 - (Personale) - (Omissis)
a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le
agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla
scadenza del relativo contratto di lavoro;
(Omissis)".
Note all'articolo 20, comma 1:
- Il testo delle lettere f), g), e h), del comma 3 dell'art. 4 della legge n.
59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) è il seguente:
"Art. 4 - (Omissis).
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza
dei seguenti principi fondamentali:
(Omissis)
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle
funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti
omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri
enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in
considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti riceventi;
(Omissis)".
- Il testo della lettera a) del comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997
(per l'argomento vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 4 - (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego) -
(Omissis)
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo
1997, n. 59 (4), attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui
al comma 1;
(Omissis)".
Note all'articolo 20, comma 2:
- Il testo della lettera g) del comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997
(per l'argomento vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"4 - (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego) -
(Omissis)
g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed
erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle
funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
(Omissis)".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 469/1997 vedi nella nota
all'art. 2, comma 1.
Nota all'articolo 20, comma 3:
- Per l'argomento della L.R. n. 31/1997 vedi nella nota all'art. 3, comma 2,
lettera c).
Nota all'articolo 21, comma 2:
Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 46/1992 (per l'argomento della legge vedi
nella nota all'art. 3, comma 1) è il seguente:
"Art. 3 - (Conferenze provinciali delle autonomie) - 1. La conferenza
provinciale delle autonomie ha sede presso la provincia, è composta dal
presidente della giunta provinciale, che la presiede, dai presidenti delle
comunità montane, nonché dai sindaci dei comuni della
provincia.
2. La conferenza costituisce al proprio interno un comitato esecutivo, composto
dal presidente della provincia e da due membri eletti, con voto limitato ad
uno, dalla conferenza stessa.
3. Alle sedute della conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
consiglieri provinciali. A tal fine il presidente della conferenza invia ai
singoli consiglieri l'avviso di convocazione.
4. La conferenza si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno una
volta all'anno per essere sentita sugli strumenti generali annuali di
programmazione della Regione e della provincia, nonché ogni volta che ne
facciano richiesta almeno un quinto dei sindaci o la maggioranza dei presidenti
delle comunità montane della provincia.
Note all'articolo 23, comma 2:
- Per l'argomento della L.R. n. 16/1990 vedi nella nota all'art. 3, comma 2,
lettera b):
- Per l'argomento della L.R. n. 2/1996 vedi nelle note all'art. 6, comma 1,
lettere b) e c).
Nota all'articolo 24, comma 1:
Il comma 1, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 469/1997 (per l'argomento vedi nella nota
all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 6 - (Soppressione di organi collegiali) - 1. La provincia, entro i sei
mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui
all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale
per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di
concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle
attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in relazione alle
attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di
cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:
a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la
pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione
provinciale;
c) inserimento del consigliere di parità;
d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei
criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.
(Omissis)".
Nota all'articolo 24, comma 2, lettera b):
Il testo del comma 2, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 469/1997 (per l'argomento vedi
nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 6 - (Soppressione di organi collegiali) - (Omissis)
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma
1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e
competenze sono trasferite alla provincia:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
(Omissis)".
Nota all'articolo 24, comma 3, lett. e):
Per l'argomento della L.R. n. 18/1996 vedi nella nota all'art. 5, comma 2,
lettera l)
Nota all'articolo 24, comma 5:
Per il testo della lett. i), del comma 2, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 469/1997
vedi nella nota all'art. 24, comma 2, lett. b).
Nota all'articolo 25, comma 1:
Per il testo dell'art. 3 della L.R. n. 46/1992 vedi nella nota all'art. 21,
comma 2.
Nota all'articolo 27, comma 2:
Per l'argomento della L.R. n. 46/1992 vedi nella nota all'art. 3, comma 1.
Nota all'articolo 30, comma 2:
Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 469/1997 (per l'argomento vedi nella nota
all'art. 1, coma 1) è il seguente:
"Art. 7 - (Personale) - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei
contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di
trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del
lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in
servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego è disposta
secondo i seguenti criteri:
a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le
agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla
scadenza del relativo contratto di lavoro;
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e
provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella
misura del 70 per cento.
2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di
personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale è stabilita nel 30 per cento. A tale
contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro
trenta giorni dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di
equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso
le regioni e gli enti locali.
3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base
regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche
operando compensazioni territoriali.
4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori
alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando
i criteri di priorità stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento
della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo
può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale
previgente.
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del
1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 4,
comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai
sensi del comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati
da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4.
7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi
lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle regioni previo consenso di
tutte le parti contraenti.
8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente legge,
valutata nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le
funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli
stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998, l'Amministrazione
del lavoro, con le disponibilità sopra determinate, corrisponde alle
regioni, per il tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti per
le dette finalità in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di
effettivo trasferimento delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli
stanziamenti da trasferire, determinati nei limiti e con le modalità
indicate per l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di
bilancio, nelle apposite unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da istituire, a
tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale".
Nota all'articolo 30, comma 4:
La L.R. n. 34/1984 reca: "Trattamento di previdenza dei dipendenti
regionali".
Nota all'articolo 30, comma 5:
Il testo del comma 12 dell'art. 1 della L. n. 549/1995 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"Art. 1 - (Omissis)
12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di principi in materia
di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui
al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (8), e successive modificazioni ed
integrazioni, è data la facoltà di avvalersi, ai fini
dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili
nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per
l'incentivazione della mobilità in ambito regionale. Tali misure sono
applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni
caso, essere predisposti nel rispetto della L. 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e
dovranno essere assunti nei limiti di spesa già individuati al comma 9
del presente articolo".
Nota all'articolo 30, comma 8:
Per il testo della lettera a), del comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 469/1997
vedi nella nota all'art. 30, comma 2.
Nota all'articolo 31, comma 2:
Per il testo del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 469/1997 vedi nella nota
all'art. 30, comma 2.
Note all'articolo 33, comma 1:
- Per il testo dei commi 1 e 8 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 469/1997 vedi nella
nota all'art. 30, comma 2.
- Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L. n. 59/1997 (per l'argomento vedi
nelle note all'art. 20, comma 1) è il seguente:
"Art. 7 - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi
previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le
regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e
delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite
e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti
residui.
(Omissis)".
Nota all'articolo 34, comma 1:
Il testo vigente dell'art. 25 della L.R. n. 16/1990 (per l'argomento della
legge vedi nella nota all'art. 3, comma 2, lett. b), così come
sostituito dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. 10 agosto 1998, n. 31
(Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale operante nella
formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26
marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2) è il seguente:
"Art. 25 - (Scuole regionali) - 1. Sono scuole regionali di formazione
professionale quelle riportate nell'elenco allegato alla presente legge,
nonché quelle che siano dichiarate tali con deliberazione della Giunta
regionale.
2. Le scuole sono dotate di autonomia amministrativa e costituiscono
unità operative denominate `sezioni'.
3. Spetta alla Giunta regionale sentiti gli enti delegati, la soppressione o la
diversa dislocazione territoriale delle scuole regionali di formazione
professionale.
4. Sono organi di Governo della scuola:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio dei docenti della scuola;
d) il collegio dei docenti di corso.
5. Il complesso delle attività amministrativo-contabili, di
progettazione, orientamento, monitoraggio, verifica e controllo, esercitate dal
personale regionale assegnato funzionalmente a ciascuna Provincia, ed
utilizzato direttamente dalle stesse per la gestione delle funzioni delegate in
materia di formazione professionale, costituisce unità operativa
organica denominata `sezione'.
6. I direttori delle scuole e i responsabili delle sezioni di cui al comma 5,
sono nominati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ente delegato
competente nell'ambito del personale del ruolo unico regionale.
7. Il direttore presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le
delibere.
8. Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberante della scuola
ed è composto:
a) dal direttore della scuola;
b) da un rappresentante designato dall'Ente delegato;
c) da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti;
d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori autonomi;
e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro;
f) da un rappresentante dei portatori di handicaps o delle loro famiglie scelto
dall'Ente delegato tra i designati dalle associazioni maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
g) da un rappresentante designato dal personale docente della scuola;
h) da un rappresentante designato dal personale non docente della scuola;
i) da un rappresentante degli studenti.
9. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'Ente
delegato per un triennio e possono essere riconfermati per un altro triennio
salvo perdita dei requisiti.
10. L'Ente delegato esercita le funzioni di vigilanza sulle scuole. A tal fine
le scuole trasmettono all'Ente delegato copia degli atti deliberativi del
consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla loro adozione. 1 bilanci
delle scuole sono approvati dall'Ente secondo le procedure definite dal
regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7.
11. Il regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7
disciplina altresì, in conformità alla presente legge, i rapporti
fra gli enti delegati e le scuole, nonché il restante aspetto degli
organi delle stesse.
12. L'organizzazione ed il funzionamento della scuola sono disciplinati da un
regolamento interno, adottato dal consiglio di amministrazione, che deve essere
ispirato a principi di democrazia e partecipazione".
Nota all'articolo 34, comma 5:
Il testo del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 30/1990 (Organizzazione
amministrativa della Regione) è il seguente:
"Art. 16 - (Unità operative organiche) - (Omissis).
4. La responsabilità dell'unità operativa organica è
attribuita con deliberazione della giunta regionale al personale regionale
appartenente all'ottava qualifica funzionale sentito il dirigente del servizio.
L'assegnazione del restante personale all'unità operativa organica
è disposta dal dirigente del servizio competente sentiti i responsabili
degli uffici interessati.
(Omissis)".
Nota all'articolo 34, comma 6:
Per il testo dell'art. 25 della L.R. n. 16/1990 vedi nella nota all'art. 34,
comma 1.
Nota all'articolo 34, comma 7:
Per l'argomento della L.R. n. 31/1997 vedi nella nota all'art. 3, comma 2,
lettera c).
Nota all'articolo 34, comma 8, lettera a):
Per l'argomento della L.R. n. 16/1990 vedi nella nota all'art. 3, comma 2,
lettera b).
Nota all'articolo 34, comma 8, lettere a.2) e a.3):
Il testo vigente degli articoli 28 e 29 della L.R. n. 16/1990 (per l'argomento
della legge vedi nella nota all'art. 3, comma 2, lett. b), così come
modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 28 - (Personale) - 1. A decorrere dal 1 ottobre successivo all'entrata in
vigore della presente legge, il personale di ruolo della Regione, già
assegnato nell'anno formativo precedente alle comunità montane e alle
province per le funzioni delegate ai sensi della L.R. 23 agosto 1976, n. 24,
è assegnato funzionalmente agli enti delegati di cui alla presente
legge
2. Le relative spese sono a carico della Regione."
"Art. 29 - (Nuove esigenze di personale) - 1. Eventuali nuove esigenze di
personale per l'attuazione delle iniziative formative svolte direttamente nelle
strutture proprie dell'ente delegato, saranno coperte dagli enti delegali nel
rispetto delle disposizioni vigenti.*) *Comma abrogato a decorrere
dal trasferimento del personale e dei beni di cui agli artt. 30 e 31 della
presente legge (n.d.r.)
2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, per le esigenze
di personale connesse all'attuazione delle iniziative formative, si uniformano
alle disposizioni delle vigenti leggi regionali."
Note all'articolo 34, comma 8, lettera b.1):
- Il testo vigente dell'art. 9 della L.R. n. 31/1997 (per l'argomento della
legge vedi nella nota all'art. 3, comma 2, lett. c), così come
modificato dal comma 10 dell'art. 27 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12
(Provvedimento generale di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge
finanziaria 98) è il seguente: "Art. 9 - (Criteri e modalità per
la concessione dei benefici) - 1. La Giunta regionale determina, con apposito
atto deliberativo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio di previsione, i criteri per la concessione dei
contributi e le modalità di presentazione delle domande. Con lo stesso
atto la Giunta regionale stabilisce le fattispecie che danno luogo alla revoca
dei contributi per i vari tipi di intervento.
*(2. Alla valutazione tecnico-finanziaria delle domande pervenute ai
sensi dell'articolo 6, provvede un nucleo di valutazione costituito presso il
servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione con
delibera di Giunta regionale e composto dal Dirigente del servizio formazione
professionale e problemi del lavoro o suo delegato che lo presiede; dal
Dirigente del servizio programmazione o suo delegato e da tre esperti nominati
dalla Giunta regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e
professionalità in materia di mercato del lavoro, formazione
professionale ed economica aziendale, commerciale, marketing e agricoltura. Il
nucleo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati
una sola volta.
3. Ai lavori del nucleo assiste, con funzioni di segretario, un funzionario del
servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione,
designato dal Dirigente del servizio medesimo.
4. Ai componenti del nucleo di valutazione, estranei all'Amministrazione
regionale, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e
successive integrazioni e modificazioni. L'indennità di presenza per
ogni giornata di seduta è fissata in lire 180.000.)* Commi
abrogati a decorrere dal 1° luglio 1999, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 34, comma 8, lett. b.1) della presente legge (n.d.r.)
- Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 31/1997 (per l'argomento della legge vedi
nella nota all'art. 3, comma 2, lett. c), è il seguente :
"Art. 6 - (Incentivi alla imprenditorialità giovanile) - l. La
Regione, per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile,
concede per ciascun progetto di impresa ammesso a finanziamento i seguenti
benefici:
a) prestiti senza interessi sulle spese di impianto, attrezzature e scorte di
materie prime;
b) contributi sulle spese di gestione e di assistenza tecnica."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 317 del 10 giugno
1998;
- Parere espresso dalla I commissione consiliare permanente ai sensi dell'art.
22 dello statuto in data 18 settembre 1998;
- Relazione della III commissione permanente in data 24 settembre 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del
6 ottobre 1998, n. 210 vistata dal commissario del governo il 9/11/98, prot. n.
774/GAB.98.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO.
