Legge regionale 29 marzo 1999, n. 6.
Norme sull'attività statistica nella Regione Marche.

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)


1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte a disciplinare, in attuazione del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche di interesse regionale, nazionale e comunitario svolte dalla Regione e, nelle materie di competenza regionale, dagli uffici di statistica degli enti ed organismi pubblici sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi.

Art. 2
(Sistema statistico regionale - SISTAR)


1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge la Regione istituisce il Sistema statistico regionale (SISTAR).
2. Le attività del SISTAR sono volte a:
a) fornire al sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza;
b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale regionale;
c) porre in essere le intese atte a garantire ed assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e soggetti privati di cui al comma 1, articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione; assicurare inoltre l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
d) sensibilizzare, promuovere ed incentivare lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili (articolo 3, comma 3, del d.lgs. 322/1989);
e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.
3. Fanno parte del SISTAR:
a) il servizio sistema informativo statistico, unico interlocutore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la Regione Marche, relativamente a tutti gli adempimenti a livello di sistema statistico nazionale, istituito dalla l.r. 26 aprile 1990, n. 30, ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.lgs. 322/1989;
b) gli altri uffici di statistica facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN) operanti sul territorio regionale e le strutture competenti per la statistica degli enti ed organismi pubblici degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione.
4. La richiesta di adesione al sistema statistico regionale da parte di ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 è manifestata con specifico atto formale.

Art. 3
(Strumenti operativi del SISTAR)


1. Il SISTAR, per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale dei seguenti organismi:
a) commissione per le statistiche regionali;
b) comitato tecnico scientifico per il SISTAR.

Art. 4
(Commissione per le statistiche regionali)


1. E' istituita la commissione per le statistiche regionali.
2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1:
a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico;
b) il dirigente del servizio programmazione o suo delegato;
c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;
d) un dirigente o suo delegato per ogni area delle strutture amministrative della Giunta regionale e del Consiglio;
e) un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'URPP.
3. La commissione provvede a:
a) fornire indicazioni finalizzate al coordinamento e all'integrazione dell'attività statistica di settore, nell'ambito del programma statistico regionale di cui all'articolo 6 della presente legge, alla cui predisposizione collabora;
b) proporre indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli enti aderenti al SISTAR;
c) fornire indicazioni circa l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati.
4. La commissione è presieduta dal dirigente del servizio sistema informativo statistico, è nominata con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stata istituita e comunque fino all'istituzione della nuova commissione.
5. La commissione è convocata dal suo presidente o a seguito di richiesta motivata e specifica di almeno tre componenti.
6. La segreteria della commissione è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico.
7. Il funzionamento della commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 5
(Comitato tecnico scientifico per il SISTAR)


1. E' istituito il comitato tecnico scientifico per il SISTAR.
2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1:
a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico;
b) un dirigente designato dall'ISTAT;
c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;
d) un esperto di sistemi informativi statistici;
e) un esperto di ricerca e analisi in campo statistico;
f) tre esperti scelti tra docenti universitari in materie statistiche, economiche e sociali;
g) un esperto di organizzazione amministrativa degli enti locali.
3. Il comitato provvede a:
a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli Enti facenti parte del SISTAR;
b) esprimere pareri, se richiesti dalla Giunta regionale, in merito alle richieste di acquisizioni di dati statistici che comportano un onere per l'amministrazione, o stipulare convenzioni; il procedimento delle richieste è svolto dal servizio sistema informativo statistico;
c) esprimere pareri:
1) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;
2) sull'osservanza delle direttive di indirizzo e coordinamento tecnico emanate dall'ISTAT, ai sensi degli articoli 3 e 5 del d.lgs. 322/1989.
4. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stato istituito e comunque fino all'istituzione del nuovo comitato.
5. Il comitato elegge al suo interno un presidente che lo convoca e ne coordina l'attività.
6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico.
7. Il comitato, ove necessario, si avvale dei rappresentanti statistici di settore di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della presente legge.
8. Per gli esperti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della l.r. 30/1990.

Art. 6
(Programma statistico regionale - PSR)


1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale e dei soggetti aderenti al SISTAR, nonché le relative metodologie e le modalità attuative.
2. Il programma è predisposto dal servizio sistema informativo statistico con la collaborazione dei referenti statistici di settore di cui al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge, secondo le indicazioni della commissione per le statistiche regionali e tenuto conto delle esigenze dei soggetti aderenti al SISTAR.
3. Il programma statistico regionale ha durata triennale, viene aggiornato annualmente ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La Giunta regionale, tramite il servizio sistema informativo statistico, comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale.

Art. 7
(Compiti del servizio sistema informativo statistico)


1. Le funzioni di ufficio statistica della Regione, previste dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 322/1989, sono svolte unicamente dal servizio sistema informativo statistico di cui alla l.r. 30/1990. Esso è collocato alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta o Assessore delegato, con autonomia organizzativa, tecnica, gestionale e finanziaria.
2. La declaratoria di cui alla l.r. 30/1990, allegato E, punto 9, sistema informativo statistico, viene sostituita dalla seguente:
a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici secondo le esigenze proprie dell'Amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e regionale;
b) coordinare ed integrare l'attività statistica delle strutture regionali. Le strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale, compresi gli osservatori regionali e le agenzie, per la parte statistica, si coordinano funzionalmente con il servizio sistema informativo statistico per l'unicità di indirizzo tecnico metodologico in materia;
c) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale attraverso specifiche indagini e tramite l'accesso a tutte le fonti di dati in possesso dell'Amministrazione regionale;
d) predisporre la nomenclatura per la classificazione, gli standard informativi di elaborazione e diffusione e le metodologie statistiche di base, d'intesa con l'ISTAT;
e) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione con il Sistema statistico nazionale (SISTAN), secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (CICIS);
f) predisporre il Programma statistico regionale annuale e pluriennale della Regione (PSR);
g) nell'ambito del bilancio regionale gestire le assegnazioni finanziarie effettuate alla Regione dallo Stato, ISTAT, organismi pubblici e privati inerenti le rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e ricerche in materia statistica;
h) coordinare, sotto il profilo della metodologia statistica, i processi di rilevazione ed elaborazione dei dati effettuati dagli organi del SISTAR, assicurandone l'integrazione con le rilevazioni statistiche di competenza della Regione e promuovendo, in collaborazione con le strutture competenti in materia di informatica, ampia accessibilità ai dati stessi;
i) fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale (PSN) relativi all'amministrazione regionale anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini di una successiva elaborazione statistica;
j) collaborare con le altre amministrazioni del SISTAN per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
k) accertare le violazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 322/1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale;
l) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT e al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sull'attività statistica svolta;
m) formare, gestire ed aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori per le rilevazioni previste nei programmi statistici regionale e nazionale;
n) predisporre, d'intesa con le strutture competenti del SISTAN ed in collaborazione con la scuola di formazione del personale regionale della Regione Marche, percorsi formativi atti a sviluppare capacità umane e professionali adeguate ed omogenee fra gli operatori statistici ed i referenti di settore, sia della Regione che quelli degli organi appartenenti al SISTAR, e fra i rilevatori iscritti nell'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori;
o) validare le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
3. La Giunta esercita le funzioni concernenti:
a) il coordinamento del sistema informativo agricolo nell'ambito del sistema informativo regionale e le rilevazioni statistiche del settore agroalimentare previste dal programma statistico nazionale e regionale, ferme restando le competenze della Provincia di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24;
b) l'organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo mediante la costituzione dell'osservatorio regionale sul turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica ed una costante informazione agli enti e agli operatori turistici anche al fine dell'elaborazione di un rapporto annuale sul turismo marchigiano.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte in coerenza con quanto disposto dal comma 2, lettera b) del presente articolo.
5. La Giunta regionale provvede con atto deliberativo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti generali dell'organico di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 30/1990, alla definizione dell'organico del servizio sistema informativo statistico e alla sua ristrutturazione, in rapporto ai compiti assegnati al servizio dalla presente legge.

Art. 8
(Organizzazione dell'attività statistica
e relativo personale)


1. Il servizio sistema informativo statistico svolge le funzioni di cui all'articolo 7 avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle altre strutture organizzative della Regione Marche e dei soggetti aderenti al SISTAR.
2. A tal fine la Giunta regionale provvede ad individuare presso i servizi e gli uffici dell'Amministrazione regionale, su segnalazione dei dirigenti dei servizi, i referenti statistici nei confronti dei quali il servizio sistema informativo statistico esercita funzioni di coordinamento tecnico per gli aspetti della presente legge. Il coordinamento tecnico riguarda lo svolgimento dell'attività statistica prevista nei programmi statistici regionale e nazionale, l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal servizio, secondo le intese definite con l'ISTAT e secondo le indicazioni della commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. Al personale da assegnare al servizio sistema informativo statistico è richiesto preferibilmente di possedere precedenti esperienze statistiche ed informatiche.
4. Il dirigente del servizio deve possedere precedenti esperienze nella direzione di strutture statistiche, aver curato particolari indagini statistiche o aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nel campo statistico.
5. Per la realizzazione delle indagini previste nel programma statistico regionale, la Regione, avvalendosi del servizio sistema informativo statistico, può ricorrere alla stipula di appositi protocolli d'intesa con gli Enti locali; può altresì stipulare convenzioni, anche onerose, con i propri enti strumentali, con soggetti pubblici o privati in grado di fornire consulenza tecnico scientifica in materia statistica o di eseguire rilevazioni od elaborazioni statistiche, cui non si possa far fronte con le proprie risorse interne.
6. La Regione, tramite il servizio sistema informativo statistico, può promuovere intese o convenzioni, anche onerose, per l'acquisto o la vendita di dati con soggetti pubblici non facenti parte del SISTAR e con soggetti privati secondo un regolamento da emanarsi in attuazione della presente legge.
7. L'espletamento delle attività indicate al comma 6 si svolge nel rispetto della disciplina richiamata dall'articolo 9.

Art. 9
(Disposizioni per la tutela del segreto d'ufficio
e obbligo di risposta)


1. Alle rilevazioni effettuate nell'ambito del sistema statistico regionale si applica la normativa nazionale in materia di segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica e le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 322/1989 e ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Per le rilevazioni previste dal programma statistico regionale, relativamente all'obbligo di fornire dati statistici, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del d.lgs. 322/1989.

Art. 10
(Validazione e diffusione)


1. I dati si intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente titolare della rilevazione. Ove il dato sia suscettibile di modifiche, nel trasmetterlo si dovrà fare espressa menzione di tale circostanza e dovrà essere indicata la data alla quale, prevedibilmente, il dato risulterà aggiornato. La validazione dei dati per la Regione Marche, compete al servizio sistema informativo statistico.
2. I dati raccolti dalle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico regionale, da parte degli uffici della struttura regionale, non possono essere esternati se non in forma aggregata, possono essere utilizzati a soli scopi statistici, non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione se non sono stati validati dal competente servizio sistema informativo statistico.
3. La diffusione come dati statistici ufficiali dei prodotti di rilevazioni statistiche, di elaborazioni su fonte amministrativa e di altre indagini di interesse regionale, non rientranti nel programma statistico regionale ed effettuate comunque da organi e strutture regionali, può essere ufficializzata, su richiesta del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta, motivata dal Dirigente del servizio sistema informativo statistico tramite la validazione. In mancanza di tale validazione, che deve essere motivata dal Comitato tecnico scientifico per il SISTAR, i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati ufficiali.

Art. 11
(Accesso ai dati statistici)


1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti ai soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta per fini istituzionali, di studio e di ricerca, fermo restando i divieti di cui all'articolo 9 e i vincoli di cui all'articolo 10.
2. Presso il servizio sistema informativo statistico è costituita una struttura di informazione e diffusione dotata dei dati statistici elementari ed aggregati, di collegamenti informatici on-line con banche dati di particolare rilievo a cui si può accedere, per i fini di cui al comma 1, previa autorizzazione del servizio sistema informativo statistico.
3. Le modalità e i tempi di accesso alle informazioni e l'eventuale rimborso spese verranno definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. I dati di cui al comma 1, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, sono resi disponibili sulla rete informatica regionale e sul sito Internet della Regione, attraverso l'opportuno trattamento degli stessi per una maggiore accessibilità da parte della collettività.
5. Alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del sistema statistico regionale, vengono periodicamente trasmessi, a cura del servizio sistema informativo statistico, i dati ufficiali elaborati nell'ambito del sistema statistico regionale.

Art. 12
(Adesione al Centro interregionale per il sistema
informativo ed il sistema statistico - CISIS)


1. La Regione Marche aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico (CISIS), partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del Dirigente del servizio sistema informativo statistico o suo delegato. Altri eventuali rappresentanti regionali verranno scelti tra i membri della commissione per le statistiche regionali di cui all'articolo 4 o del comitato scientifico di cui all'articolo 5.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)


1. All'attuazione della presente legge si provvede con:
a) risorse proprie determinate a carico del bilancio regionale;
b) risorse derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'ISTAT destinate specificamente alle attività statistiche.
2. Per l'anno 1999 le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono determinate in lire 400 milioni oltre alle risorse di cui alla lettera b) del comma 1; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede, per l'anno 1999, mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1998/2000, adottato con l'articolo 36 della l.r. 5 maggio 1998, n. 13, a carico del capitolo 1320105; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti dal gettito dei tributi propri della Regione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1999, i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi sulla gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro dieci giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.

Art. 14
(Abrogazioni)


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24;
b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 29 marzo 1999.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE


Nota all'articolo 1, comma 1:
- Il D.Lgs. n. 322/1989 reca: "Norme sul sistema statistico regionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto regionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, Legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
Art. 6 - (Coordinamento delle informazioni) - 1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Note all'articolo 2, comma 2, lettera c):
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 125/1998 (Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996) è il seguente:
Art. 2 - l. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
(Omissis).
- Per l'argomento del D.Lgs. n. 112/1998 vedi nelle note all'art 1, comma 1.
Nota all'art. 2, comma 2, lettera d):
Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 322/1989 vedi nelle note all'art. 5, comma 3, lettera c), punto 2).
Note all'articolo 2, comma 3, lettera a):
- La L.R. n. 30/1990 reca: "Organizzazione amministrativa della Regione".
- Il testo degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 322/1989 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
Art. 5 - (Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome) - 1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.
3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.
"Art. 6 - (Compiti degli uffici di statistica) - 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in fonna nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta".
Note all'articolo 5, comma 3, lettera c), punto 2):
- Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 322/1989 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 3 - (Uffici di statistica) - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100. 000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17".
- Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 322/1989 vedi nelle note all'art. 2, comma 3, lettera a).
Nota all'articolo 5, comma 8:
Il testo dell'art. 23 della L.R. n. 30/1990 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2, comma 3, lettera a) è il seguente:
"Art. 23 - (Incarichi di collaborazione professionale) - 1. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 24, 26, 27, 28, 29, 30 la giunta regionale quando si renda necessario il ricorso a competenze tecnico professionali altamente qualificate o specializzate può affidare studi ricerche attività di collaborazione coordinata continuativa ed università Istituti enti docenti universitari professionisti ed altre persone delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.
2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui l'incarico deve essere espletato del termine entro cui deve essere completato dell'ammontare del compenso previsto e delle modalità di verifica dei risultati nonché delle strutture di riferimento. Il compenso viene determinato sulla base di un progetto di ricerca o di attività dal quale risulti anche la natura dell'impegno organizzativo e i tempi necessari.
3. I provvedimenti di incarico a persone estranee all'amministrazione regionale devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico.
4. Gli incarichi sono conferiti dalla giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta trascorso il quale il parere si intende favorevole; il termine può essere sospeso per una sola volta per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio".
Nota all'articolo 6, comma 3:
Il testo del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 7 - (Piani regionali di settore) - (Omissis).
2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
(Omissis)".
Nota all'articolo 6, comma 4:
Il testo dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 322/1989 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 13 - (Programma statistico nazionale) - 1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3".
Note all'articolo 7, commi 1 e 2:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 322/1989 vedi nelle note all'art. 2, comma 3, lettera a).
- Per l'argomento della L.R. n. 30/1990 vedi nelle note all'art. 2, comma 3, lettera a).
Nota all'articolo 7, comma 3, lettera a):
Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 24/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) è il seguente:
"Art. 7 - (Funzioni attribuite alle Province) - (Omissis).
2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale e nazionale;
(Omissis)".
Nota all'articolo 7, comma 5:
Il comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 30/1990 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2, comma 3, lettera a) è il seguente:
"Art. 8 - (Dotazione organica e assegnazione del personale) - 1. La dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale appartenente al ruolo unico è così determinata:
2' qualifica funzionale n. 15
3' qualifica funzionale n. 40
4' qualifica funzionale n. 240
5' qualifica funzionale n. 250
6' qualifica funzionale n. 560
7' qualifica funzionale ...............n. 377
8' qualifica funzionale n. 412
1' qualifica dirigenziale n. 176
2' qualifica dirigenziale n. 80
------------
Totale dotazione organica n. 2.150
(Omissis)".
Note all'articolo 9, comma 1:
- Il testo degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/89 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 8 - (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica) - 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784".
"Art. 9 - (Disposizioni per la tutela del segreto statistico) - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri".
- Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 675/1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è il seguente:
"Art. 12 - (Casi di esclusione del consenso) - 1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
(Omissis);
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
(Omissis)".
Nota all'articolo 9, comma 2:
Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 7 - (Obbligo di fornire dati statistici) - 1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall'Italia.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto".
Nota all'articolo 13, comma 3:
Il testo dell'art. 36 della L.R. n. 13/1998 (Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000) è il seguente:
"Art. 36 - (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000) - 1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della L.R. 25/1980, il bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000 annesso alla presente legge".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Pacetti, Melappioni, Modesti n. 336 del 5 agosto 1998;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 21 gennaio 1999;
* Relazione della I commissione permanente in data 28 gennaio 1999;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 1999, n. 220, vistata dal commissario del governo il 29/3/99, prot. n. 414/99.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO



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