Legge regionale 29 marzo 1999, n. 6.
Norme
sull'attività statistica nella Regione Marche.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte a disciplinare, in
attuazione del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 ed in coerenza con le
disposizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le
attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle
informazioni statistiche di interesse regionale, nazionale e comunitario svolte
dalla Regione e, nelle materie di competenza regionale, dagli uffici di
statistica degli enti ed organismi pubblici sul territorio regionale, al fine
di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi
informativi.
Art. 2
(Sistema statistico regionale - SISTAR)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della
presente legge la Regione istituisce il Sistema statistico regionale
(SISTAR).
2. Le attività del SISTAR sono volte a:
a) fornire al sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal
programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza;
b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre
Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze
di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la
rappresentazione della realtà economica e sociale regionale;
c) porre in essere le intese atte a garantire ed assicurare l'interscambio
delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti
pubblici e soggetti privati di cui al comma 1, articolo 2 della legge 28 aprile
1998, n. 125, tra loro e la Regione; assicurare inoltre l'integrazione dei
sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112;
d) sensibilizzare, promuovere ed incentivare lo sviluppo degli uffici di
statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili
(articolo 3, comma 3, del d.lgs. 322/1989);
e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo
produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla
formazione di basi informative statistiche di livello regionale.
3. Fanno parte del SISTAR:
a) il servizio sistema informativo statistico, unico interlocutore
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la Regione Marche,
relativamente a tutti gli adempimenti a livello di sistema statistico
nazionale, istituito dalla l.r. 26 aprile 1990, n. 30, ai sensi degli
articoli 5 e 6 del d.lgs. 322/1989;
b) gli altri uffici di statistica facenti parte del sistema statistico
nazionale (SISTAN) operanti sul territorio regionale e le strutture competenti
per la statistica degli enti ed organismi pubblici degli enti strumentali e
degli enti dipendenti dalla Regione.
4. La richiesta di adesione al sistema statistico regionale da parte di
ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 è manifestata con specifico atto
formale.
Art. 3
(Strumenti operativi del SISTAR)
1. Il SISTAR, per l'adempimento delle finalità di cui alla presente
legge, si avvale dei seguenti organismi:
a) commissione per le statistiche regionali;
b) comitato tecnico scientifico per il SISTAR.
Art. 4
(Commissione per le statistiche regionali)
1. E' istituita la commissione per le statistiche regionali.
2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1:
a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico;
b) il dirigente del servizio programmazione o suo delegato;
c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;
d) un dirigente o suo delegato per ogni area delle strutture amministrative
della Giunta regionale e del Consiglio;
e) un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'URPP.
3. La commissione provvede a:
a) fornire indicazioni finalizzate al coordinamento e all'integrazione
dell'attività statistica di settore, nell'ambito del programma
statistico regionale di cui all'articolo 6 della presente legge, alla cui
predisposizione collabora;
b) proporre indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze
informative della Regione e degli enti aderenti al SISTAR;
c) fornire indicazioni circa l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della
diffusione dei dati.
4. La commissione è presieduta dal dirigente del servizio sistema
informativo statistico, è nominata con delibera della Giunta regionale
sentita la Commissione consiliare competente e resta in carica per l'intera
legislatura regionale nel corso della quale è stata istituita e comunque
fino all'istituzione della nuova commissione.
5. La commissione è convocata dal suo presidente o a seguito di
richiesta motivata e specifica di almeno tre componenti.
6. La segreteria della commissione è assicurata dal personale del
servizio sistema informativo statistico.
7. Il funzionamento della commissione è disciplinato da apposito
regolamento interno.
Art. 5
(Comitato tecnico scientifico per il SISTAR)
1. E' istituito il comitato tecnico scientifico per il SISTAR.
2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1:
a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico;
b) un dirigente designato dall'ISTAT;
c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;
d) un esperto di sistemi informativi statistici;
e) un esperto di ricerca e analisi in campo statistico;
f) tre esperti scelti tra docenti universitari in materie statistiche,
economiche e sociali;
g) un esperto di organizzazione amministrativa degli enti locali.
3. Il comitato provvede a:
a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività
statistiche svolte dalla Regione e dagli Enti facenti parte del SISTAR;
b) esprimere pareri, se richiesti dalla Giunta regionale, in merito alle
richieste di acquisizioni di dati statistici che comportano un onere per
l'amministrazione, o stipulare convenzioni; il procedimento delle richieste
è svolto dal servizio sistema informativo statistico;
c) esprimere pareri:
1) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche
informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;
2) sull'osservanza delle direttive di indirizzo e coordinamento tecnico emanate
dall'ISTAT, ai sensi degli articoli 3 e 5 del d.lgs. 322/1989.
4. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale sentita la
Commissione consiliare competente e resta in carica per l'intera legislatura
regionale nel corso della quale è stato istituito e comunque fino
all'istituzione del nuovo comitato.
5. Il comitato elegge al suo interno un presidente che lo convoca e ne coordina
l'attività.
6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale del servizio
sistema informativo statistico.
7. Il comitato, ove necessario, si avvale dei rappresentanti statistici di
settore di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della presente legge.
8. Per gli esperti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della l.r.
30/1990.
Art. 6
(Programma statistico regionale - PSR)
1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le
elaborazioni statistiche di interesse regionale e dei soggetti aderenti al
SISTAR, nonché le relative metodologie e le modalità
attuative.
2. Il programma è predisposto dal servizio sistema informativo
statistico con la collaborazione dei referenti statistici di settore di cui al
comma 2 dell'articolo 8 della presente legge, secondo le indicazioni della
commissione per le statistiche regionali e tenuto conto delle esigenze dei
soggetti aderenti al SISTAR.
3. Il programma statistico regionale ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della
l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico
nazionale di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989, in ordine alle
metodologie, agli standard e alle nomenclature. La Giunta regionale, tramite il
servizio sistema informativo statistico, comunica all'ISTAT le rilevazioni
statistiche di interesse regionale ai fini dell'inserimento nel programma
statistico nazionale.
Art. 7
(Compiti del servizio sistema informativo statistico)
1. Le funzioni di ufficio statistica della Regione, previste dall'articolo 6,
comma 1, del d.lgs. 322/1989, sono svolte unicamente dal servizio sistema
informativo statistico di cui alla l.r. 30/1990. Esso è collocato alle
dirette dipendenze della Presidenza della Giunta o Assessore delegato, con
autonomia organizzativa, tecnica, gestionale e finanziaria.
2. La declaratoria di cui alla l.r. 30/1990, allegato E, punto 9, sistema
informativo statistico, viene sostituita dalla seguente:
a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la
diffusione dei dati statistici secondo le esigenze proprie dell'Amministrazione
regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e regionale;
b) coordinare ed integrare l'attività statistica delle strutture
regionali. Le strutture organizzative regionali che svolgono attività
statistica settoriale, compresi gli osservatori regionali e le agenzie, per la
parte statistica, si coordinano funzionalmente con il servizio sistema
informativo statistico per l'unicità di indirizzo tecnico metodologico
in materia;
c) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica
regionale attraverso specifiche indagini e tramite l'accesso a tutte le fonti
di dati in possesso dell'Amministrazione regionale;
d) predisporre la nomenclatura per la classificazione, gli standard informativi
di elaborazione e diffusione e le metodologie statistiche di base, d'intesa con
l'ISTAT;
e) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi
informativi statistici della Regione con il Sistema statistico nazionale
(SISTAN), secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle
direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica (CICIS);
f) predisporre il Programma statistico regionale annuale e pluriennale della
Regione (PSR);
g) nell'ambito del bilancio regionale gestire le assegnazioni finanziarie
effettuate alla Regione dallo Stato, ISTAT, organismi pubblici e privati
inerenti le rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e ricerche in materia
statistica;
h) coordinare, sotto il profilo della metodologia statistica, i processi di
rilevazione ed elaborazione dei dati effettuati dagli organi del SISTAR,
assicurandone l'integrazione con le rilevazioni statistiche di competenza della
Regione e promuovendo, in collaborazione con le strutture competenti in materia
di informatica, ampia accessibilità ai dati stessi;
i) fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma
statistico nazionale (PSN) relativi all'amministrazione regionale anche in
forma individuale ma non nominativa, ai fini di una successiva elaborazione
statistica;
j) collaborare con le altre amministrazioni del SISTAN per l'attuazione delle
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
k) accertare le violazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs.
322/1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono
deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste nel
programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale;
l) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT e al
Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sull'attività
statistica svolta;
m) formare, gestire ed aggiornare l'elenco regionale degli
intervistatori-rilevatori per le rilevazioni previste nei programmi statistici
regionale e nazionale;
n) predisporre, d'intesa con le strutture competenti del SISTAN ed in
collaborazione con la scuola di formazione del personale regionale della
Regione Marche, percorsi formativi atti a sviluppare capacità umane e
professionali adeguate ed omogenee fra gli operatori statistici ed i referenti
di settore, sia della Regione che quelli degli organi appartenenti al SISTAR, e
fra i rilevatori iscritti nell'elenco regionale degli
intervistatori-rilevatori;
o) validare le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 10 della
presente legge.
3. La Giunta esercita le funzioni concernenti:
a) il coordinamento del sistema informativo agricolo nell'ambito del sistema
informativo regionale e le rilevazioni statistiche del settore agroalimentare
previste dal programma statistico nazionale e regionale, ferme restando le
competenze della Provincia di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7
della l.r. 27 luglio 1998, n. 24;
b) l'organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle
statistiche regionali del turismo mediante la costituzione dell'osservatorio
regionale sul turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione
della domanda turistica ed una costante informazione agli enti e agli operatori
turistici anche al fine dell'elaborazione di un rapporto annuale sul turismo
marchigiano.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte in coerenza con quanto
disposto dal comma 2, lettera b) del presente articolo.
5. La Giunta regionale provvede con atto deliberativo, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti generali dell'organico
di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 30/1990, alla definizione
dell'organico del servizio sistema informativo statistico e alla sua
ristrutturazione, in rapporto ai compiti assegnati al servizio dalla presente
legge.
Art. 8
(Organizzazione dell'attività statistica
e relativo personale)
1. Il servizio sistema informativo statistico svolge le funzioni di cui
all'articolo 7 avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle altre
strutture organizzative della Regione Marche e dei soggetti aderenti al
SISTAR.
2. A tal fine la Giunta regionale provvede ad individuare presso i servizi e
gli uffici dell'Amministrazione regionale, su segnalazione dei dirigenti dei
servizi, i referenti statistici nei confronti dei quali il servizio sistema
informativo statistico esercita funzioni di coordinamento tecnico per gli
aspetti della presente legge. Il coordinamento tecnico riguarda lo svolgimento
dell'attività statistica prevista nei programmi statistici regionale e
nazionale, l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal
servizio, secondo le intese definite con l'ISTAT e secondo le indicazioni della
commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. Al personale da assegnare al servizio sistema informativo statistico
è richiesto preferibilmente di possedere precedenti esperienze
statistiche ed informatiche.
4. Il dirigente del servizio deve possedere precedenti esperienze nella
direzione di strutture statistiche, aver curato particolari indagini
statistiche o aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nel campo
statistico.
5. Per la realizzazione delle indagini previste nel programma statistico
regionale, la Regione, avvalendosi del servizio sistema informativo statistico,
può ricorrere alla stipula di appositi protocolli d'intesa con gli Enti
locali; può altresì stipulare convenzioni, anche onerose, con i
propri enti strumentali, con soggetti pubblici o privati in grado di fornire
consulenza tecnico scientifica in materia statistica o di eseguire rilevazioni
od elaborazioni statistiche, cui non si possa far fronte con le proprie risorse
interne.
6. La Regione, tramite il servizio sistema informativo statistico, può
promuovere intese o convenzioni, anche onerose, per l'acquisto o la vendita di
dati con soggetti pubblici non facenti parte del SISTAR e con soggetti privati
secondo un regolamento da emanarsi in attuazione della presente legge.
7. L'espletamento delle attività indicate al comma 6 si svolge nel
rispetto della disciplina richiamata dall'articolo 9.
Art. 9
(Disposizioni per la tutela del segreto d'ufficio
e obbligo di risposta)
1. Alle rilevazioni effettuate nell'ambito del sistema statistico regionale si
applica la normativa nazionale in materia di segreto d'ufficio degli addetti
agli uffici di statistica e le disposizioni per la tutela del segreto
statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 322/1989 e ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
2. Per le rilevazioni previste dal programma statistico regionale,
relativamente all'obbligo di fornire dati statistici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 7 del d.lgs. 322/1989.
Art. 10
(Validazione e diffusione)
1. I dati si intendono validati, ancorché suscettibili di successive
modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere
soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti
controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente
titolare della rilevazione. Ove il dato sia suscettibile di modifiche, nel
trasmetterlo si dovrà fare espressa menzione di tale circostanza e
dovrà essere indicata la data alla quale, prevedibilmente, il dato
risulterà aggiornato. La validazione dei dati per la Regione Marche,
compete al servizio sistema informativo statistico.
2. I dati raccolti dalle rilevazioni statistiche, comprese nel programma
statistico regionale, da parte degli uffici della struttura regionale, non
possono essere esternati se non in forma aggregata, possono essere utilizzati a
soli scopi statistici, non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno,
pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione
se non sono stati validati dal competente servizio sistema informativo
statistico.
3. La diffusione come dati statistici ufficiali dei prodotti di rilevazioni
statistiche, di elaborazioni su fonte amministrativa e di altre indagini di
interesse regionale, non rientranti nel programma statistico regionale ed
effettuate comunque da organi e strutture regionali, può essere
ufficializzata, su richiesta del Consiglio regionale o del Presidente della
Giunta, motivata dal Dirigente del servizio sistema informativo statistico
tramite la validazione. In mancanza di tale validazione, che deve essere
motivata dal Comitato tecnico scientifico per il SISTAR, i prodotti stessi non
possono essere diffusi all'esterno come dati ufficiali.
Art. 11
(Accesso ai dati statistici)
1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel
programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e
vengono distribuiti ai soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta
per fini istituzionali, di studio e di ricerca, fermo restando i divieti di cui
all'articolo 9 e i vincoli di cui all'articolo 10.
2. Presso il servizio sistema informativo statistico è costituita una
struttura di informazione e diffusione dotata dei dati statistici elementari ed
aggregati, di collegamenti informatici on-line con banche dati di particolare
rilievo a cui si può accedere, per i fini di cui al comma 1, previa
autorizzazione del servizio sistema informativo statistico.
3. Le modalità e i tempi di accesso alle informazioni e l'eventuale
rimborso spese verranno definiti con apposito provvedimento della Giunta
regionale.
4. I dati di cui al comma 1, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 9, sono resi disponibili sulla rete informatica regionale e
sul sito Internet della Regione, attraverso l'opportuno trattamento degli
stessi per una maggiore accessibilità da parte della
collettività.
5. Alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del sistema statistico
regionale, vengono periodicamente trasmessi, a cura del servizio sistema
informativo statistico, i dati ufficiali elaborati nell'ambito del sistema
statistico regionale.
Art. 12
(Adesione al Centro interregionale per il sistema
informativo ed il sistema statistico - CISIS)
1. La Regione Marche aderisce al Centro interregionale per il sistema
informativo ed il sistema statistico (CISIS), partecipa ai lavori dello stesso
per mezzo del Dirigente del servizio sistema informativo statistico o suo
delegato. Altri eventuali rappresentanti regionali verranno scelti tra i membri
della commissione per le statistiche regionali di cui all'articolo 4 o del
comitato scientifico di cui all'articolo 5.
Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. All'attuazione della presente legge si provvede con:
a) risorse proprie determinate a carico del bilancio regionale;
b) risorse derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'ISTAT
destinate specificamente alle attività statistiche.
2. Per l'anno 1999 le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono determinate
in lire 400 milioni oltre alle risorse di cui alla lettera b) del comma 1; per
gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le
leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede, per l'anno
1999, mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale
1998/2000, adottato con l'articolo 36 della l.r. 5 maggio 1998, n. 13, a
carico del capitolo 1320105; per gli anni successivi mediante impiego di quota
parte delle entrate derivanti dal gettito dei tributi propri della Regione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, negli stati di
previsione del bilancio per l'anno 1999, i capitoli occorrenti preordinati ai
riflessi sulla gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro
dieci giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.
Art. 14
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27 luglio 1998,
n. 24;
b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6 agosto 1997,
n. 53.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 29 marzo 1999.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'articolo 1, comma 1:
- Il D.Lgs. n. 322/1989 reca: "Norme sul sistema statistico regionale e
sulla riorganizzazione dell'Istituto regionale di statistica, ai sensi
dell'art. 24, Legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione
del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
Art. 6 - (Coordinamento delle informazioni) - 1. I compiti conoscitivi e
informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo
a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da
assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la
circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello
svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente
verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano
in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione
dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico
nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui
agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Note all'articolo 2, comma 2, lettera c):
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 125/1998 (Finanziamento
integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo
al 1996) è il seguente:
Art. 2 - l. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che
svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali
soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di
imparzialità e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si
applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del
1989.
(Omissis).
- Per l'argomento del D.Lgs. n. 112/1998 vedi nelle note all'art 1, comma 1.
Nota all'art. 2, comma 2, lettera d):
Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 322/1989 vedi nelle note
all'art. 5, comma 3, lettera c), punto 2).
Note all'articolo 2, comma 3, lettera a):
- La L.R. n. 30/1990 reca: "Organizzazione amministrativa della
Regione".
- Il testo degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 322/1989 (per l'argomento vedi nelle
note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
Art. 5 - (Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome)
- 1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e
Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai
sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di
competenza delle regioni e delle province autonome.
3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di
indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le
metodologie.
"Art. 6 - (Compiti degli uffici di statistica) - 1. Gli uffici di
statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti
dalla normativa che li riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e
l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal
programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza,
anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva
elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni
previste dal programma statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici
degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi
informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico
nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe
tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei
Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto
nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto
dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a
tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo
eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza
espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione
di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche
previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche
previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito
il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al
Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in fonna nominativa. Sono
fatte salve le riserve previste dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono
individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi
determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al
presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale
sull'attività svolta".
Note all'articolo 5, comma 3, lettera c), punto 2):
- Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 322/1989 (per l'argomento vedi
nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 3 - (Uffici di statistica) - 1. Presso le amministrazioni centrali
dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica,
posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di
carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un
dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei
comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali,
ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o
consortile. I comuni con più di 100. 000 abitanti istituiscono con
effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico
nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte
salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste
dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il
coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di
tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie
attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal
comitato di cui all'art. 17".
- Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 322/1989 vedi nelle note all'art. 2,
comma 3, lettera a).
Nota all'articolo 5, comma 8:
Il testo dell'art. 23 della L.R. n. 30/1990 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 2, comma 3, lettera a) è il seguente:
"Art. 23 - (Incarichi di collaborazione professionale) - 1. Al di fuori
delle ipotesi di cui agli articoli 24, 26, 27, 28, 29, 30 la giunta regionale
quando si renda necessario il ricorso a competenze tecnico professionali
altamente qualificate o specializzate può affidare studi ricerche
attività di collaborazione coordinata continuativa ed università
Istituti enti docenti universitari professionisti ed altre persone delle quali
sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.
2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico
oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui l'incarico deve
essere espletato del termine entro cui deve essere completato dell'ammontare
del compenso previsto e delle modalità di verifica dei risultati
nonché delle strutture di riferimento. Il compenso viene determinato
sulla base di un progetto di ricerca o di attività dal quale risulti
anche la natura dell'impegno organizzativo e i tempi necessari.
3. I provvedimenti di incarico a persone estranee all'amministrazione regionale
devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del
prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel
settore cui si riferisce l'incarico.
4. Gli incarichi sono conferiti dalla giunta regionale previo parere della
competente commissione consiliare da esprimersi entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta trascorso il quale il parere si intende favorevole; il
termine può essere sospeso per una sola volta per chiarimenti ed
elementi integrativi di giudizio".
Nota all'articolo 6, comma 3:
Il testo del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure
della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 7 - (Piani regionali di settore) - (Omissis).
2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su
proposta della giunta, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il
comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro
presentazione.
(Omissis)".
Nota all'articolo 6, comma 4:
Il testo dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 322/1989 (per l'argomento vedi nelle
note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 13 - (Programma statistico nazionale) - 1. Le rilevazioni
statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i
relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto
aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT,
sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione
statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e
approvati con la stessa procedura di cui al comma 3".
Note all'articolo 7, commi 1 e 2:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 322/1989 vedi nelle note
all'art. 2, comma 3, lettera a).
- Per l'argomento della L.R. n. 30/1990 vedi nelle note all'art. 2, comma 3,
lettera a).
Nota all'articolo 7, comma 3, lettera a):
Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 24/1998
(Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia
agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale)
è il seguente:
"Art. 7 - (Funzioni attribuite alle Province) - (Omissis).
2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste
dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo agricolo
regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
regionale e nazionale;
(Omissis)".
Nota all'articolo 7, comma 5:
Il comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 30/1990 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 2, comma 3, lettera a) è il seguente:
"Art. 8 - (Dotazione organica e assegnazione del personale) - 1. La
dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale
appartenente al ruolo unico è così determinata:
2' qualifica funzionale n. 15
3' qualifica funzionale n. 40
4' qualifica funzionale n. 240
5' qualifica funzionale n. 250
6' qualifica funzionale n. 560
7' qualifica funzionale ...............n. 377
8' qualifica funzionale n. 412
1' qualifica dirigenziale n. 176
2' qualifica dirigenziale n. 80
------------
Totale dotazione organica n. 2.150
(Omissis)".
Note all'articolo 9, comma 1:
- Il testo degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/89 (per l'argomento
vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 8 - (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica) -
1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento
dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di
statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784".
"Art. 9 - (Disposizioni per la tutela del segreto statistico) - 1. I
dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma
statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere
esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun
riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi
statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma
aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto
esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica
amministrazione.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale
è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di
cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati
dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli
atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri".
- Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 675/1996
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali) è il seguente:
"Art. 12 - (Casi di esclusione del consenso) - 1. Il consenso non
è richiesto quando il trattamento:
(Omissis);
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
(Omissis)".
Nota all'articolo 9, comma 2:
Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 7 - (Obbligo di fornire dati statistici) - 1. Salvo diversa
indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le
amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le
notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati
per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente
indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza del comma 2
dell'art. 9, dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle
opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i
dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di
ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o
accordi internazionali ratificati dall'Italia.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li
forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto".
Nota all'articolo 13, comma 3:
Il testo dell'art. 36 della L.R. n. 13/1998 (Approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 1998 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio
1998/2000) è il seguente:
"Art. 36 - (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000)
- 1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della
L.R. 25/1980, il bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000 annesso alla
presente legge".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Pacetti, Melappioni, Modesti
n. 336 del 5 agosto 1998;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art.
22 dello statuto in data 21 gennaio 1999;
* Relazione della I commissione permanente in data 28 gennaio 1999;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del
23 febbraio 1999, n. 220, vistata dal commissario del governo il 29/3/99, prot.
n. 414/99.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
